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Denunce in lingua, interpreti e traduzioni per gli stranieri vittime di reati

Tutelati i diritti di chi non conosce l’Italiano, verrà considerato vulnerabile chi subisce razzismo e tratta. L’Italia ha recepito una direttiva europea

 

Roma – 11 dicembre 2015 – Aumentano le tutele per i cittadini stranieri che non conoscono bene l’ italiano e sono vittime di reati.  A partire dalla denuncia e fino alla conclusione del processo potranno infatti essere affiancati da un interprete, ricevere informazioni nella loro lingua e farsi tradurre gratuitamente gli atti che contengono informazioni essenziali per i loro diritti

Sono alcune delle novità più importanti previste da un decreto legislativo approvato definitivamente stamattina dal Consiglio dei Ministri. Serve a recepire in Italia la direttiva 2012/29/UE che istituisce in tutti Stati dell’Unione Europea “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”. 

Tra le altre cose, si legge nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei Ministri, il testo interviene “in materia di interpretariato e traduzione, rafforzando i diritti della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali per una sua migliore e consapevole partecipazione al processo sin dal primo contatto con l’autorità. Viene anche garantita la facoltà di presentare, alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, la denuncia o querela nella propria lingua e di ottenere gratuitamente la traduzione della relativa attestazione”. 

Il decreto introduce anche la nozione di vulnerabilità della vittima. Questa fa scattare ulteriori tutele e può essere dedotta, oltre che dall’età o dallo stato di infermità o deficienza psichica, “dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto”. Si terrà quindi conto, aggiunge il governo,  “se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile a criminalità organizzata, terrorismo o tratta degli esseri umani, se ha finalità di discriminazione e se la vittima è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.

EP

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