Si può utilizzare solo la procedura online, sotto il controllo di Comuni, Centri per l’Impiego e Direzioni del Lavoro. Non hanno più valore le dimissioni in bianco
Roma – 5 marzo 2008 – "Io ti assumo, ma mi devo tutelare… firmami una lettera di dimissioni…". Uno dei ricatti più cari ai datori di lavoro scorretti diventa finalmente impraticabile.
Da oggi, chi vuole lasciare il lavoro, deve rivolgersi per forza a un intermediario istituzionale che compilerà uno speciale modulo online. Questo vuol dire che tutte le lettere di dimissioni in bianco chiuse nei cassetti delle imprese, pronte ad essere tirate fuori per far passare un licenziamento per la scelta del lavoratore, perdono ogni valore.
La nuova procedura è stata introdotta dalla legge 188/2007 e definita da un decreto interministeriale del 21 gennaio scorso. Si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Come spiega il ministero del lavoro, chi vuole presentare le dimissioni volontarie potrà recarsi presso il Comune, il Centro per l’impiego, la Direzione regionale o provinciale del lavoro e, quando saranno abilitati, anche presso sindacati e patronati.
Qui un operatore si collegherà al sistema informatico del ministero e inserirà i dati relativi alle dimissione, quindi stamperà un modulo con un codice univoco e la data di rilascio, che andrà consegnato entro 15 giorni al datore di lavoro, dopodiché perderà valore. Chi vuole, potrà anche pre-compilare il modulo da solo, attraverso il www.lavoro.gov.it, ma poi dovrà comunque farselo convalidare da uno dei soggetti abilitati.
Scarica la circolare esplicativa del Ministro del Lavoro