Roma, 11 ottobre 2021 – Con l’Ecobonus per la caldaia a condensazione è possibile usufruire di una detrazione fiscale che può andare dal 50 al 65%, ottenendo o una cessione del credito o uno sconto in fattura. Vediamo tutti i dettagli.
Ecobonus caldaia, tutto quello che c’è da sapere
Affinchè venga monetizzato l’ecobonus caldaia, è necessario rispettare determinati requisiti. Innanzitutto, è obbligatorio che la riqualificazione avvenga in un immobile già esistente e dotato di impianto di climatizzazione invernale. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 30mila euro per unità immobiliare. La percentuale di bonus spettante, poi, varia in relazione alla tipologia di lavoro effettuato. Per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013 la detrazione è pari al 50%.
Per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, invece, l’aliquota è del 65%. Così come per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione. Ne possono usufruire tutti i contribuenti che sostengono la spesa e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
Una volta rispettati i criteri, è necessario inviare una comunicazione ENEA e il pagamento mediate bonifico parlante. A quel punto il contribuente può comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di cedere il credito acquisito per le spese di sostituzione della caldaia a soggetti terzi, ossia ad una banca, al fornitore o a soggetti terzi. E’ obbligatorio presentare tutte le pratiche entro il 16 marzo dell’anno successivo al momento delle spese.
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