Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Entro il 10/1 i contributi per colf e badanti

Si paga la quarta rata Inps 2007. Versamenti on-line oppure all’ufficio postale

 

 

Ultima chiamata per le famiglie che si fanno aiutare da colf, badanti o babysitter: entro il 10 di questo mese devono versare i contributi inps per ottobre, novembre e dicembre 2007, compresa la quota del lavoratore, che potrà però poi essere trattenuta dalla retribuzione. I ritardatari pagheranno una multa.

 

L’importo del versamento è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro, come illustrato nella tabella qui sotto. Per chi lavora meno di 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria, per chi invece lavora almeno 25 ore settimanali, il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro.

 

Da qualche mese, i contributi si possono versare on-line, collegandosi al sito www.inps.it, ma rimane valido anche il vecchio sistema, che prevede l’utilizzo dei bollettini postali inviati periodicamente dall’Inps a tutti datori di lavoro domestico (chi non li ha ricevuti può ritirarli di persona presso un ufficio Inps o richiederli telefonicamente al numero 803164).

 

 

Retribuzione oraria effettiva

Contributo orario con CUAF *(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Contributo orario senza CUAF *(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali:

 

 

Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,83

1,27 (0,30)

1,23 (0,30)

Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,83 fino a € 8,34

1,43 (0,34)

1,39 (0,34)

Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,34

1,75 (0,42)

1,70 (0,42)

Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali:

0,92 (0,22)

0,90 (0,22)

*Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

(2 gennaio 2008)

EP

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version