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Famiglie numerose. “Assegno dei Comuni anche a chi ha la carta di soggiorno”

L’aiuto dei Comuni spetta anche agli extracomunitari con il Permesso Ce soggiornanti di lungo periodo. La decisione del Tribunale di Roma

 

 

Roma – 10 novembre 2011 – Millesettecento euro l’anno, divisi in tredici mensilità. È più o meno l’aiuto che i Comuni italiani danno alle famiglie numerose che non raggiungono un determinato reddito e hanno almeno tre figli minori.

 

Sul suo sito internet, l’Istat indica tra i requisiti per ricevere l’assegno anche la cittadinanza italiana o comunitaria. Una recente sentenza del tribunale di Roma dice però che l’assegno va riconosciuto anche alle famiglie degli extracomunitari titolari di “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”, la cosiddetta carta di soggiorno.

È il risultato di un’azione legale patrocinata dall’avvocato Luca Santini e promossa dall’INCA di Roma Centro.  Il patronato si è mosso così per tutelare un cittadino extracomunitario che aveva in tasca la carta di soggiorno, al quale era stato negato l’assegno.

Al centro del ricorso, spiega una nota del patronato, la direttiva 2003/109/CE che stabilisce la parità di trattamento tra gli extracomunitari con la carta di soggiorno e i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e la protezione sociale. Gli Stati membri possono però limitare tale parità alle prestazioni essenziali.

“Per prestazioni essenziali – ha sostenuto il Tribunale di Roma – vanno intese quelle relative a un reddito minimo, all’assistenza per malattia, per gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza di lungo termine, comprendendo pertanto anche l’assistenza genitoriale, ed è evidente la natura oggettiva di prestazione di assistenza sociale essenziale dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, che ha come finalità quella di garantire un ausilio economico alle famiglie numerose in forte stato di disagio”.

“Eventuali deroghe al principio di parità – si legge ancora nella sentenza – devono essere dotate di una specifica e ragionevole causa giustificatrice, pena la violazione dell’art. 3 della nostra Costituzione”.
Il Tribunale ha condannato l’Inps, quale ente erogatore, al pagamento dell’assegno.

Non è la prima volta: anche il Tribunale di Gorizia, ad esempio, nell’ottobre  2010 aveva preso la stessa decisione su un ricorso analogo presentato da un cittadino del Kosovo e dall’ASGI. Quante altre azioni legali serviranno per modificare, una volta per tutte, quei requisiti?

EP

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