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Flussi 2016. Il contratto di soggiorno vale come comunicazione obbligatoria

L’Inps conferma che dopo la firma davanti allo Sportello Unico scatta l’assunzione. Un modo per “contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro”

 

Roma – 23 marzo 2016  – È da febbraio che immigrati e datori di lavoro presentano le domande per i flussi 2016. Le quote in palio sono circa 30 mila, tra ingressi per lavoro stagionale, conversioni di permessi di soggiorno e (pochi) ingressi per lavoro autonomo e subordinato. 

L’Inps qualche giorno fa ha diffuso un messaggio in cui ricorda come sono ripartiti gli ingressi e le modalità di presentazione della domanda. Nulla di nuovo, ma per chi si fosse perso le puntate precedenti (trovate tutto nel nostro Speciale flussi 2016) è l’occasione per recuperare. 

I lavoratori stranieri, una volta in Italia, firmeranno un contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

L’Inps ricorda quella firma avrà a tutti gli effetti il valore della “comunicazione obbligatoria” a cui i datori sono tenuti in caso di assunzione, e quindi si considererà instaurato il rapporto di lavoro. Un modo per “semplificare la procedura” e “contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro”

Messaggio n. 1149 del 14 marzo 2016 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

D.P.C.M. 14.12.2015 – Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2016 –

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2016, per le esigenze, in particolare, del settore agricolo e del settore turistico – alberghiero.

Il decreto all’art. 1, comma 1, prevede, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per l’ anno 2016, una quota massima di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

La quota complessiva è così ripartita.

– 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del 2015;

– 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

– imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che prevede l’impiego di risorse proprie inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;

– liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

– figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;

– artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

– cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

– 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

– 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, così ripartiti (art. 3):

– 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

– 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Nell’ambito della stessa quota è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

– 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

In base all’articolo 4 del nuovo decreto sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di:

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Con la circolare n. 11 del 22 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tali quote sono state ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta del 29 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno n. 471 (allegata) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.

Le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it):

1. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10.2.2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;

2. per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.

Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano (art. 24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.

 

Istruttoria domande

Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con le circolari congiunte del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011 e n. 1960 del 20 marzo 2012 e n. 1845 del 19 marzo 2013.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria

Si precisa che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608″.

 

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