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Flussi 2017: Ecco tutte le quote disponibili e chi può venire in Italia per lavoro

Roma – 21 marzo 2017 – Il Decreto che è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri il 13 febbraio scorso ha stabilito la programmazione dei flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia per l’anno 2017.

Gli immigrati potranno venire in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, autonomo e non stagionale.

Il decreto flussi 2017 permette anche le conversioni di permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Questa volta il decreto flussi 2017 prevede in totale 30.850 quote.

Le quote disponibili
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di 13.850 unità.

Sono  ammessi  in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all’estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei Paesi d’origine ai sensi dell’art.  23  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286.

E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di  lavoro subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

È autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell’Unione europea.

Il decreto flussi 2017 autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio  e/o  formazione
professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo, rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell’Unione europea.

E’  consentito  l’ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all’estero,  appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b)  liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da  associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d)  artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi  della  legge 17 dicembre  2012, n. 221, in presenza dei  requisiti  previsti  dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Lavoro stagionale
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari residenti all’estero entro una quota di 17.000 unità.

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari ammessi sono cittadini   di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea), Costa  d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex   Repubblica   Jugoslava   di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Duemila posti delle quote per lavoro stagionale sono riservate ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati sopra, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato  stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

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