Monti ha firmato il decreto che autorizza i nuovi ingressi per il 2012. Ecco cosa prevede, il testo integrale e le spiegazioni dei ministeri del lavoro e dell’Interno
Roma – 21 marzo 2012 – Via libera all’ingresso di 35 mila lavoratori extraue stagionali e 4 mila lavoratori extraue non stagionali già formati in patria. È scritto in un decreto flussi firmato il 13 marzo dal presidente del Consiglio Mario Monti, che ora è in corso di registrazione alla Corte dei conti ed è quindi atteso per i prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
Le imprese potranno presentare le domande di assunzione solo via internet (anche con l’aiuto delle associazioni di categoria) a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Non dovrebbe esserci bisogno di fare corse, dal momento che gli ingressi autorizzati sono abbastanza da soddisfare tutte le richieste.
35 mila stagionali
I 35 mila lavoratori stagionali saranno impiegati in agricoltura e nel settore turistico alberghiero. Secondo il decreto, potranno arrivare solo da uno dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Nella quota rientrano anche i lavoratori che sono già stati in Italia per due anni consecutivi e per i quali le imprese presenteranno una richiesta di nulla osta pluriennale. Questo permetterà ai lavoratori di arrivare in Italia anche nei prossimi anni con una procedura molto più semplice, “a chiamata”, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi.
C’è poi una novità importante per i lavoratori che sono già stati in Italia lo scorso anno. Se lo Sportello Unico per l’immigrazione non risponde entro venti giorni alla domanda di assunzione dell’impresa, questa si intende accolta e il lavoratore può ottenere subito il visto di ingresso.
4 mila formati in patria
Il decreto autorizza anche l’ingresso di “4000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286”.
Si tratta di lavoratori già formati in patria grazie a corsi approvati dai ministeri del Lavoro o dell’istruzione e realizzati da enti locali, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro e altre associazioni autorizzate, anche grazie ad accordi bilaterali tra i Paesi stranieri e l’Italia. Il testo unico sull’immigrazione prevede in questi casi un canale privilegiato e anche il Piano Nazionale per l’integrazione punta molto su questo tipo di ingressi.
La circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e dell’Interno
Elvio Pasca