Ogni 3 ottobre cerimonie e iniziative per ricordare migranti e profughi morti nel tentativo di arrivare in Italia. Istituzionalizzato l’anniversario della strage di Lampedusa
Roma – 4 aprile 2016 – D’ora in poi ogni 3 ottobre l’Italia ricorderà migranti e profughi morti mentre cercavano di raggiungerla, per fuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
La legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione è stata pubblicata venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale. Istituzionalizza l’anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando nell’affondamento di un barcone di fronte a meno di un miglio dalle coste dell’isola persero la vita almeno 366 tra uomini, donne e bambini.
Sarà l’occasione per organizzare eventi di sensibilizzazione “alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza”. In particolare verranno coinvolti i giovani, con iniziative in tutte le scuole.
Ecco il testo integrale della legge:
LEGGE 21 marzo 2016, n. 45 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.
(GU n.76 del 1-4-2016) Vigente al: 16-4-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2
1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza.
2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.
Art. 3
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando