Roma – 27 settembre 2011 – Per i migranti trasferiti da Lampedusa sui tre traghetti ormeggiato a Palermo sono state “messe in atto misure restrittive della libertà personale, e del tutto atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio dell’autorità giudiziaria, e l’assistenza effettiva di difensori?”.
Lo chiede l’Unione camere penali italiane, in un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno.
Secondo quanto segnalato dalla Camera Penale di Palermo ‘Conca d’Oro’, rileva l’Ucpi, “in tale circostanza, sarebbero state messe in atto misure restrittive della liberta’ personale, e del tutto atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio dell’autorita’ giudiziaria, e l’assistenza effettiva di difensori. Se quanto denunciato dalla locale Camera Penale rispondesse al vero – si fa notare in un documento – i motivi di allarme per tale procedura sarebbero molteplici e gravi”.
I penalisti, in particolare chiedono al ministro se il trattenimento a bordo di un’imbarcazione “possa ritenersi conforme alla Costituzione, alla normativa europea ed alla disciplina interna dei rimpatri, in particolare nelle parti che obbligano lo Stato a garantire al migrante un trattamento che salvaguardi la dignita’ dell’individuo”.
Non solo: si chiede se sia stato rispettato il disposto dell’art.13 comma 5 bis del decreto legislativo 286/1998, che in applicazione dell’art.13 comma 3 della Costituzione, impone la convalida, previa audizione dell’interessato, delle misure interdittive della libertà personale, quali i trattenimenti e gli accompagnamenti coattivi alla frontiera disposti dal questore; se il questore abbia notificato l’ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera e l’ordine di trattenimento all’interessato, e poi trasmesso entro 48 ore i provvedimenti al giudice di pace competente per la convalida; se i giudici di pace abbiano, nelle 48 ore successive, provveduto alla convalida, sentito l’interessato.
Ma anche se sia stato garantito il diritto di difesa, informando adeguatamente i migranti della possibilita’ di essere assistiti da un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, da un difensore di ufficio. E ancora, se comunque vi sia stata la presenza, nelle eventuali udienze di convalida, di un difensore di ufficio o di fiducia.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane “non puo’ non rilevare come, se a tali domande non dovesse essere dato un immediato e rassicurante riscontro – si legge nel documento – ci troveremmo di fronte una dilatazione, senza controlli, di poteri di limitazione della liberta’ personale, assegnata agli organi di Polizia, in conflitto con il chiaro dettato costituzionale e con la normativa, europea e nazionale, di settore.
Pertanto, preso atto di quanto segnalato dalla Camera Penale di Palermo ‘Conca d’Oro’ – concludono i penalisti – si chiede al Ministro dell’Interno, nonche’ al ministro della Giustizia e ai procuratori della Repubblica di Palermo ed Agrigento, di chiarire, ognuno per le rispettive funzioni e competenze, gli interrogativi posti dalla vicenda e di verificare se nel caso denunciato siano state rispettate le procedure a garanzia del diritto di difesa”.