Roma, 10 febbraio 2014 – E' polemica dopo l'approvazione in Svizzera del referendum ''contro l'immigrazione di massa''.
Forti critiche arrivano dalla Commissione europea che ''si rammarica del fatto che un'iniziativa per l'introduzione di limiti quantitativi all'immigrazione sia stata approvata. Questo va contro il principio della libera circolazione delle persone tra l'Ue e la Svizzera".
L'iniziativa, promossa dal partito di destra ed antieuropeista dell'Unione democratica di centro (Udc/Svp) chiede la reintroduzione di tetti massimi e contingenti per l'immigrazione di stranieri. Ponendo in pericolo gli accordi di libera circolazione con l'Unione europea, la maggior parte dei quali dovranno verosimilmente essere rinegoziati. Secondo i dati definitivi, l'iniziativa l'ha spuntata con sole 19.516 schede, ottenendo 1.463.954 voti favorevoli, contro 1.444.438 voti contrari. A schierarsi a favore un totale di 17 cantoni, tra cui il Ticino con la più alta percentuale di Sì (68,17%). Nove i cantoni contrari.
Globalmente, la Svizzera francofona ha tendenzialmente votato contro l'iniziativa, mentre in Ticino e nei Cantoni di lingua tedesca la maggioranza ha votato a favore.
ECCO I PASSAGGI PRINCIPALI DEL TESTO APPROVATO
– ''La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri. Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato''.
– ''I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma. Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo''.
– I trattati internazionali che contraddicono all'articolo ''devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni''.