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Matrimoni, scuole, 8 per mille. Le intese con buddhisti e induisti sono legge

Pubblicate le norme che regolano i rapporti tra lo Stato Italiano,  l’Unione Buddhista Italiana e l’Unione Induista Italiana Samatana Dharma Samgha. Le due confessioni contano oltre duecentomila fedeli, soprattutto immigrati

Roma – 29 gennaio 2013 – Studiare in una scuola buddhista, sposarsi un tempio indù, destinare l’otto per mille alle associazioni che rappresentano maggiormente queste due fedi in Italia.  D’ora in poi è possibile, grazie alla trasformazione in legge delle intese strette dallo Stato Italiano  con l’Unione Buddhista Italiana e con l’Unione Induista Italiana Samatana Dharma Samgha.

L’articolo 8, comma 3, della Costituzione Italiana, dice che i rapporti tra le confessioni religiose diverse da quella cattolica e lo Stato “sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. In questo caso le intese risalgono al 2007, ma i testi delle due leggi che le rendono operative sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio.  

Un passo storico, se di considera che finora lo Stato Italiano aveva stretto intese solo con confessioni cristiane e con la comunità ebraica. Un modo per "mettersi al passo" in un Paese che l’immigrazione ha reso multiconfessionale: secondo l’ultima stima della Caritas, i buddhisti quasi centomila,  gli induisti oltre centotrentamila. Anche se non si sa quanti di questi fedeli si riconoscono effettivamente nell’UBI  e nell’UII.

Le intese riconoscono espressamente all’UBI, all’UII e a tutti gli organismi che ne fanno parte “piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria”. Garantiscono quindi anche “piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.  

Vengono tutelati per legge tutti gli  edifici di culto induista o buddhista, che non  potranno essere requisiti,occupati, espropriati o demoliti “se non per gravi ragioni”. Anche la polizia, “salvo i casi di urgente necessità” , dovrà accordarsi con il responsabile del centro cui appartiene l’edificio prima di entrarvi nell’esercizio delle sue funzioni.

Se dovesse essere ripristinato il servizio di leva obbligatorio, gli appartenenti all’UBI e all’UII potranno fare obiezione di coscienza e accedere al servizio civile. I ministri del culto e gli assistenti spirituali potranno assistere i militari, i malati negli ospedali, gli anziani nelle case di riposo e i detenuti nei penitenziari.

Su richiesta di alunni, genitori o organismi scolastici, persone incaricate dall’ UBI e dall’UII potranno “contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”, come attività scolastica facoltativa autorizzata dai singoli istituti. Inoltre, potranno essere istituite liberamente dalle due associazioni scuole parificate buddhiste o induiste di ogni ordine e grado.

Ai ministri di culto, la cui qualifica verrà certificata dalle due associazioni, è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto hanno appreso nello svolgimento delle loro funzioni. E potranno iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza per il clero.

L’intesa prevede anche il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto induisti, possibilità non contemplata, invece, per i buddhisti. Ad entrambe le confessioni è poi garantito il rispetto delle tradizioni per  il trattamento delle salme e, dove possibile, potranno essere previste aree riservate nei cimiteri.

Le intese, ed è un aspetto molto importante, hanno anche effetti tributari. Le donazioni fino a poco più di mille euro a favore dell’UBI, dell’ UII e gli organismi che ne fanno parte possono essere dedotte dal reddito, così come si potrà destinare ogni anno alle due associazioni l’8 per mille dell’Irpef.

La legge prevede la possibilità di affiggere o distribuire stampati sulla vita religiosa e spirituale all’interno, all’ingresso o nelle pertinenze dei luoghi di culto senza chiedere autorizzazioni e senza versare alcun tributo. Nessuna restrizione (e nessuna tassa) può gravare inoltre sulla raccolta di offerte negli stessi luoghi.

I fedeli potranno e celebrare “nel  quadro della flessibilità  dell’organizzazione del lavoro” le loro feste principali. Per gli induisti è “Dipavali”, la vittoria della Luce sull’oscurità, che cade tra seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre, per i buddhisti Vesak, dedicata alla nascita, all’illuminazione e alla morte del Buddha, che ricorre l’ultimo week end di maggio.

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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 245 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00015) (GU n.14 del 17-1-2013 )

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00017) (GU n.14 del 17-1-2013 )

Elvio Pasca

 

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