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Modifiche Decreti Sicurezza, le proposte di ASGI per migliorare le norme sull’immigrazione

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Roma, 9 novembre 2020 – I Decreti sicurezza continuano a fare acqua da tutte le parti, per questo ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione) ha deciso di presentare alcune modifiche. L’Associazione contesta gli aspetti illegittimi delle norme del nuovo D.L. e di quelle del D.L. n. 113/2018 che non sono state toccate con le recenti correzioni. In un documento, ha elaborato quindi una serie di proposte emendative, e lo ha presentato in Parlamento di fronte alla I Commissione Affari costituzionali che, la prossima settimana, inizierà il ciclo di audizioni formali.

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Modifiche decreti sicurezza, la proposta di ASGI

Lo scorso 5 ottobre il Consiglio di Ministri è intervenuto sui Decreti Sicurezza con alcune modifiche. Tuttavia, le correzioni risultano essere ancora insufficienti. Il nuovo decreto, per esempio, non varia la volontarietà dell’adesione di ogni Comune a singoli progetti di accoglienza. Secondo l’attuale normativa, infatti, ogni Comune può scegliere se aderire o meno al sistema, e di conseguenza il modello di “accoglienza diffusa” continua, come in passato, a dipendere dalla volontà politica locale. Finché non ci sarà un cambiamento in questo senso, il nuovo sistema e i centri di accoglienza straordinari saranno costretti a convivere.

Come sottolinea il documento, fin dal 2015 ASGI ha chiesto che a ogni Comune venisse attribuita la funzione amministrativa della gestione dell’accoglienza nei confronti dei richiedenti asilo, nei limiti di criteri e procedure previste dalla norma e di un coordinamento da parte dello Stato con le Regioni. “Assai criticabile è la scelta del decreto-legge di non modificare sostanzialmente la disciplina delle procedure accelerate per l’esame delle domande di protezione internazionale nelle zone di transito e frontiera, che furono introdotte con il d.l. n. 113/2018: ciò determina una mortificazione del diritto di asilo, perché può favorire abusi e comporta comunque una riduzione drastica dei diritti di una parte notevole dei richiedenti nella fase dell’esame amministrativo delle domande”, si legge nella presentazione.

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Modifiche Decreti Sicurezza, le criticità secondo ASGI

L’ASGI, inoltre, sottolinea: “Anche con le nuove norme del decreto-legge, la domanda di protezione internazionale presentata dopo l’espulsione dallo straniero è esaminata con procedura sommariaInoltre si prevede il trattenimento non solo nei centri di permanenza per il rimpatrio, ma anche in non meglio precisate strutture a disposizione della pubblica sicurezza, nelle vicinanze delle frontiere e inaccessibili di fatto a difensori e organizzazioni di tutela dei diritti”.

Secondo l’Associazione tutte queste norme sono illegittime perchè violano le garanzie costituzionali della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale. Inoltre, consentono un trattenimento generalizzato della gran parte dei richiedenti asilo, in chiaro contrasto con la direttiva Ue in materia di accoglienza. Non si pongono sulla stessa linea nemmeno per quanto riguarda la riduzione della durata complessiva massima del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio dello straniero.

“E’ condivisibile, ma prevede norme incostituzionali, in violazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza degli imputati e della riserva di legge in materia di stranieri. Con riferimento agli stranieri arrivati in frontiera che possono essere trattenuti a lungo in un c.p.r., ovvero in un altro centro non meglio precisato. In questo periodo la loro domanda di asilo è esaminata con una procedura velocissima, senza garanzie, anche considerato che i richiedenti sono isolati. Non hanno la possibilità concreta di essere assistiti da un avvocato o dalle organizzazioni umanitarie.”

Secondo ASGI troppe inesattezze

ASGI, poi, sottolinea il fatto che la procedura relativa alla presentazione della domanda di protezione internazionale in frontiera finisce per applicarsi, nella maggior parte dei casi, a persone traumatizzate dal viaggio della speranza. Donne, uomini e bambini ai quali dovrebbe essere garantito un esame adeguato della domanda. Il nuovo D.L., inoltre, non abroga l’introduzione nell’ordinamento italiano della nozione di “Paese di origine sicuro”. Un’individuazione effettuata su criteri “vaghi e con decisione del solo Governo”. Questo, in violazione delle norme costituzionali che “esigono che solo la legge disciplini la condizione dello straniero. E in violazione del divieto di discriminare i rifugiati secondo il Paese di origine, previsto dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato”.

Allo stesso modo non è stato abrogato l’istituto della revoca della cittadinanza italiana per gravi reati commessi dallo straniero che l’ha acquisita. “In violazione dell’art. 22 Cost., era stata introdotta la revoca della cittadinanza per motivi politici allorché fosse stata acquisita alla maggiore età o per matrimonio o per lunga residenza. Così è stata creata una discriminazione incostituzionale tra cittadini a cui mai sarà revocata la cittadinanza italiana anche se commetteranno reati e cittadini a cui sarà revocata per il solo fatto di averla acquisita dopo la nascita”.

La legge sulla cittadinanza

ASGI, inoltre, critica l’ “immotivata e irragionevole” durata dei procedimenti amministrativi riguardo alle domande di attribuzione e di concessione della cittadinanza italiana. Prima dell’entrata in vigore dei Decreti Salvini, infatti, il tempo ritenuto necessario era di due anni, poi sono diventati quattro e ora tre. Infine, sottolineano il mantenimento delle sanzioni nei confronti delle imbarcazioni che soccorrono i migranti in mare, sebbene siano state cancellate le maxi multe. “Resta, seppure attenuato, il principio secondo cui il Governo può vietare a una nave l’ingresso nelle acque territoriali perché ritiene che ci sia stata una violazione del diritto dell’immigrazione.”

Il nuovo decreto-legge, infatti, prevede che il coordinamento dei soccorsi si debba attuare nel rispetto del diritto internazionale del mare e dello statuto dei rifugiati. Rimane, tuttavia, “il rischio che sia paradossalmente inflitta una sanzione alla ONG. O ad altri soggetti privati che hanno operato in attuazione delle norme del diritto internazionale del mare. Soggetti che magari non hanno rispettato le indicazioni ricevute dalla Guardia costiera del Paese competente, che ordinava di riportare i soccorsi in un paese come la Libia.” Luogo in cui “sicuramente rischiano di subire torture o trattamenti inumani o degradanti senza alcuna garanzia giuridica.”

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Le proposte di ASGI

Infine, ASGI sottolinea la mancanza di una modifica riguardo l’aumento dei “reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale“. Questo implica “conseguenze procedurali anche per chi non sia ancora condannato definitivamente, in violazione del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva”. In particolare, si evidenzia il reato di minaccia a pubblico ufficiale, il quale può essere utilizzato in modo improprio. “Non è certo un reato che minaccia la collettività. Perciò dovrebbe essere espunto in quanto la sua configurazione come causa ostativa non appare conforme alla Direttiva UE sulle qualifiche di protezione internazionale”.

In conclusione, ASGI afferma l’assenza di norme che ripristinino l’appello contro le sentenza in materia di asilo. Ma anche di norme che riformino la disciplina dei flussi di ingresso per lavoro. E che consentano il rilascio di visti di ingresso per asilo. Questo, infatti, permetterebbe un ingresso regolare ed eviterebbe alle persone “costrette a fuggire da un Paese in cui i loro diritti fondamentali sono violati di mettere a repentaglio la propria vita. Di farsi usare da sfruttatori per riuscire ad entrare illegalmente nel territorio italiano per poter esercitare un loro diritto costituzionale”.

Per tutti i motivi presentati, ASGI ha proposto di sopprimere tutti gli gli aspetti illegittimi delle norme del nuovo d.l. n. 130/2030 e delle norme del d.l. n. 113/2018 non toccate dal nuovo decreto e di prevedere altre nuove proposte normative innovative e urgenti nelle materie del decreto-legge.

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