Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la nota del 16 febbraio 2009 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione per l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Le novità sono volte a semplificare la vita dei datori di lavoro e delle famiglie consentendo, con procedure semplificate, di attivare le assunzioni dei collaboratori domestici e ogni ulteriore adempimento connesso, come previsto dall’art. 16 bis comma 11 della Legge 2 del 2009.
La nota chiarisce che le comunicazioni relative al rapporto di lavoro domestico vanno fatte direttamente all’INPS (contattando il numero verde 803164 o collegandosi al sito www.inps.it) e non più al Centro per l’Impiego territorialmente competente. Restano validi i termini previsti dalla legge: cioè l’obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso.
Al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, inoltre, l’INPS garantirà il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati (Ministero Lavoro, INAIL, Servizi Regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche alle Prefetture)
Le modalità operative per l’invio delle comunicazioni suddette saranno indicate dall’INPS con apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per assolvere tali obblighi di legge
in Normativa
Nota Ministero Lavoro 16 febbraio 2009: Chiarimenti modalità comunicazioni lavoro domestico
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