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Nuove regole per l’ingresso di studiosi extraue

Entreranno al di fuori delle quote se hanno una convenzione con un istituto di ricerca. Ecco cosa prevede il decreto in vigore dal 21 febbraio Roma – 8 febbraio 2008 – Diventa più facile entrare in Italia per gli studiosi stranieri chiamati da università e altri istituti di ricerca.

È l’effetto del decreto legislativo 17/2008 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che entrerà in vigore il 21 febbraio. Il testo dà attuazione a una direttiva europea  dedicata all’ “’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica”, modificando il testo unico sull’immigrazione e definendo una procedura particolare per questi ingressi.

Le novità riguardano i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dà accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso non viene vincolato ai tetti stabilito ogni anno dal decreto flussi, ma a una richiesta da  parte di un istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto dal ministero per l’Università e la ricerca.

È fondamentale che venga stipulata una convenzione in cui l’istituto si impegna ad accogliere il cittadino straniero  garantendogli di che vivere, una copertura assicurativa in caso di malattia e le spese per il viaggio di andata e ritorno. Lo studioso si deve d’altra parte impegnare a realizzare un progetto  di ricerca approvato dall’istituto.

A questo punto l’istituto può chiedere allo Sportello unico il nulla osta all’ingresso, grazie al quale il ricercatore potrà ottenere un visto per arrivare in Italia. Una volta qui, avrà un permesso di soggiorno di durata pari a quella del programma di ricerca, ma rinnovabile in caso di proroga, che  gli permetterà anche di svolgere attività di insegnamento o di chiedere il ricongiungimento familiare.

Il decreto prevede anche che gli stranieri già ammessi come ricercatori da altri Stati Ue possano venire in Italia senza visto a proseguire le loro ricerche per tre mesi. Non dovranno nemmeno chiedere il permesso di soggiorno, ma solo presentare allo Sportello Unico una comunicazione allegando la convenzione stipulata nell’altro Stato. Per rimanere più di tre mesi dovranno però stipulare una nuova convenzione con un istituto di ricerca italiano.

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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n.17. Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE  relativa  ad  una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica. (GU n. 31 del 6-2-2008)

Elvio Pasca

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