Roma – 20 ottobre 2011 – Chi ha in tasca la ricevuta della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un immigrato regolare.
Lo spiegò già nel 2006 una direttiva dell’allora ministro dell’interno Giuliano Amato, ma presto potrebbe sancirlo una volta per tutte anche il Testo Unico sull’immigrazione. Un modo per togliere ogni dubbio a qualche sbadato ufficio della pubblica amministrazione, ma anche ai datori di lavoro che, di fronte all’esibizione del cosiddetto “cedolino”, spesso non sanno come comportarsi.
La novità è nella bozza del Decreto Legge sullo sviluppo a cui sta lavorando il governo. Dice che il lavoratore straniero “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno“ può “legittimamente soggiornare in Italia e svolgere l’attività lavorativa”. Questo “fino ad un’eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso o al rinnovo”.
Per usufruire di questa possibilità, il lavoratore deve aver chiesto il primo rilascio del permesso quando ha firmato il contratto di soggiorno oppure deve aver presentato domanda di rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza del documento. Naturalmente, per dimostrarlo, dovrà avere con se la ricevuta con la data. Cioè il solito cedolino.
Parliamo di una bozza, che comunque potrebbe essere modificata o addirittura scomparire. Per saperne di più non rimane che aspettare il varo definitivo del tanto atteso Decreto Sviluppo.
Elvio Pasca