Roma – 23 marzo 2015 – Che senso ha sottoporre a un esame di italiano o di educazione civica ragazzi e adulti stranieri che già hanno frequentato con successo le nostre scuole? Nessuno, tanto che, per una volta, anche la burocrazia dell’immigrazione si adegua.
Da marzo 2012, chi arriva in Italia deve stipulare con lo Stato un accordo di integrazione, legato al cosiddetto “permesso a punti”. In pratica, si impegna a raggiungere entro due anni determinati obiettivi, tra quali ci sono anche una sufficiente conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia, che andrà verificate con un test presso lo Sportello unico per l’Immigrazione.
Il ministero dell’Interno ha però stretto delle intese con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in base alle quali può essere esonerato dal test di italiano chi è in possesso di determinati titoli scolastici e certificazioni linguistiche. Una circolare inviata qualche giorno fa a tutti gli sportelli unici per l’immigrazione li ha ricordati tutti, dividendoli in quattro gruppi. Vediamo quali sono.
Nel primo gruppo rientrano titolari rilasciati dalle scuole: diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media); certificato delle competenze di base acquisite al termine della scuola dell’obbligo; attestato di qualifica di operatore professionale, diploma professionale di tecnico, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale.
Nel secondo gruppo ci sono le qualificazioni rilasciate a partire dall’anno scolastico 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA): diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media); certificato attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2.
Nel terzo gruppo ci sono le qualificazioni rilasciate prima dell’anno scolastico 2014/2015 dai Centri Territoriali Permanenti (CTP): diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media); titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2.
Chi ha uno dei titoli elencati in questi tre gruppi esonerato anche dal test di educazione civica. Infatti, come spiega la circolare, “si ritiene che il percorso di studi abbia fornito i richiesti elementi di conoscenza”.
C’è poi un quarto gruppo in cui rientrano i certificati linguistici: il "CELI1" (Certificato di Lingua Italiana) rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia; il "CILS A2" (Certificato di Italiano Lingua Straniera- Livello A2) rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena; il “PLIDA” (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri); la "Certificazione italiano L2" rilasciata dall’Università degli Studi di Roma 3.provinciali di istruzione per adulti. Per questi ultimi due certificati si sta valutando se prevedere anche l’esonero dal test di educazione civica.
Nessun test, infine, né d’italiano né di educazione civica, per gli “studenti universitari regolarmente frequentanti”. Sono infatti in “quotidiano contato con un ambiente che per sua natura trasmette i principi di educazione civica e di cultura italiana richiesti”.
Leggi la circolare del Ministero dell'Interno
Stranieriinitalia.it
Дипломи про освіту, які звільняють від іспиту на інтеграцію (Gazetaukrainska.com)
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