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Permesso di almeno un anno ai disoccupati. Dal 18 le nuove regole

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale la riforma del lavoro. Appena entrerà in vigore, tutelerà maggiormente chi ha perso il posto e rischia di perdere anche il diritto di rimanere in Italia

Roma –  4 luglio 2012 – Arriva il salvagente. Gli immigrati che hanno perso il lavoro avranno presto più tempo per trovarne un altro prima di perdere il diritto a soggiornare in Italia.

 

Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore il 18 luglio le “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (Legge 92/2012), scritte dal governo e approvate con poche modifiche dal Parlamento. Tra le altre cose, modificano il testo unico sull’immigrazione cercando di tutelare i disoccupati stranieri, come chiesto da sindacati e associazioni anche alla luce della crisi economica.

Chi ha perso il lavoro, per dimissioni o per licenziamento, potrà rimanere iscritto alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, almeno per un anno (oggi il limite è di sei mesi) e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia solo chi dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.

Elvio Pasca

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Articolo 4, comma 30
All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».

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