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Permesso di almeno un anno per i disoccupati. Sì definitivo

Approvata dal Parlamento la riforma del mercato del lavoro. Contiene anche un salvagente per gli immigrati vittime della crisi economica

 

Roma – 27 giugno 2012 – Dopo  la fiducia incassata tra ieri e oggi alla Camera, è arrivata oggi pomeriggio l’ approvazione definitiva della riforma del mercato del lavoro scritta dal governo. E quindi anche del “salvagente” per gli immigrati che perdono il posto di lavoro e rischierebbero di perdere anche il diritto di vivere regolarmente in Italia.

La riforma prevede infatti che chi ha perso il lavoro, per dimissioni o per licenziamento, possa rimanere iscritto alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, almeno per un anno (oggi il limite è di sei mesi) e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia solo chi dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.

Ai disoccupati stranieri viene insomma concesso più tempo per cercarsi un altro posto di lavoro. È un intervento invocato da tempo da sindacati e associazioni per arginare i danni della crisi economica, che per gli stranieri è ancora più insidiosa: alla perdita dell’occupazione rischia infatti di accompagnarsi anche quella del permesso di soggiorno, con un conseguente aumento della clandestinità. Nella stessa ottica di tutela dei disoccupati, il governo ha deciso quest’anno anche di non emanare il decreto flussi, bloccando l’arrivo di nuovi lavoratori dall’estero.

Elvio Pasca

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Articolo 4, comma 30
All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».

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