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Permesso di soggiorno. “Proroga per i disoccupati”

La prevede un emendamento per i lavoratori stranieri titolari di un trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o mobilità

Roma – 13 luglio 2009 – ”I lavoratori stranieri che usufruiscono, da parte degli enti di previdenza obbligatoria, di un trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità possono chiedere ai competenti Uffici la proroga del permesso di soggiorno fino alla conclusione del periodo di assistenza loro riconosciuto”. Lo prevede un emendamento presentato al decreto legge anticrisi dal vicepresidente della commissione Lavoro della Camera Giuliano Cazzola.

Nell’emendamento sono indicate anche le precise modalità per usufruire della proroga: "La relativa richiesta, corredata di ogni utile documentazione, deve essere inviata, con lettera raccomandata AR, alla Questura del luogo di residenza del richiedente entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. L’interessato può farsi assistere da un Ente di Patronato al quale conferisca mandato”.

Anche la Uil (Unione italiana del lavoro), ha affrontato la questione nella sua lettera aperta di venerdì scorso rivolta a Governo e Parlamento in cui chiedeva “una soluzione ragionevole per lo straniero che lavora onestamente, anche se senza permesso”. Evidenziava infatti la necessità “che venga considerata l’indennità di disoccupazione come reddito valido per gli immigrati ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, e che i sei mesi per ricerca di occupazione scattino solo dopo il termine di godimento di questo istituto”.

Attualmente il permesso per attesa occupazione dura solo sei mesi, dopo i quali – se non si è trovato un nuovo lavoro che permetta il rinnovo del permesso – si entra nella clandestinità.

a.i.

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