Roma – 22 agosto 2013 – Dal 4 settembre i diritti dei lavoratori stranieri faranno un passo avanti importante nella rincorsa a quelli degli italiani. Anche chi non ha ancora la cittadinanza tricolore potrà essere assunto dalla Pubblica Amministrazione.
Lo dice la legge europea 2013, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, fissando, però, due paletti importanti. Innanzitutto, i cittadini extracomunitari potranno partecipare ai concorsi pubblici solo se sono titolari di un permesso ce per lungo soggiornanti (la cosiddetta carta di soggiorno), dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
Inoltre, potranno aspirare a posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”. Insomma non ci saranno certo poliziotti, magistrati o militari stranieri, ma sarà possibile, ad esempio, trovare immigrati a insegnare nelle scuole pubbliche italiane, a fare gli impiegati negli uffici comunali, a curare i malati, come medici o infermieri, negli ospedali.
Una piccola rivoluzione, anticipata dalle sentenze di diversi tribunali, con la quale l’Italia si allinea alla normativa dell’Unione Europea. E lo fa in ritardo, tanto che a Bruxelles si stava aprendo una procedura di infrazione.
Si poteva fare anche di più. La Convenzione Oil 143/1975, ratificata dall’Italia, parifica i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e i lavoratori nazionali, quindi molti esperti chiedono di far accedere ai posti della pubblica amministrazione anche chi ha un “semplice” permesso di soggiorno, purchè valido per lavorare.
Queste considerazioni sono entrate nella discussone alla Camera sulla legge europea 2013, ma non sono riuscite a modificarla. Ci sono solo un paio di ordini del giorno accolti dal governo lo scorso 31 luglio, ma con una formula piuttosto blanda: l’impegno a “valutare la possibilità” di allargare ulteriormente le maglie delle assunzioni pubbliche.
Intanto, quindi, le nuove opportunità riguardano solo per gli immigrati di lungo corso, quelli che hanno in tasca la carta di soggiorno. E comunque dovranno spettare che la Pubblica Amministrazione assuma, evento sempre più raro nel periodo di vacche magre che sta attraversando il Paese.
Elvio Pasca
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013)
Art. 7
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».