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“Permesso a chi denuncia il datore di lavoro”

Nel disegno di legge comunitaria una “regolarizzazione permanente”. Il testo in Senato (STRALCIATO)

Roma – 28 gennaio 2010 – Un permesso di soggiorno a chi denuncia il datore di lavoro e la possibilità per quest’ ultimo di autodenunciarsi, evitando  le sanzioni e garantendo comunque la regolarizzazione del lavoratore. Sono  due dei passaggi più importanti per gli stranieri in Italia del disegno di legge comunitaria all’esame del Senato.

Ogni anno, con la legge comunitaria, il parlamento incarica il governo di mettersi al passo con le direttive dell’Unione Europa. In questo caso, l’esecutivo dovrebbe emanare dei decreti legislativi che recepiscano la direttiva sulle sanzioni per chi dà lavoro a cittadini stranieri irregolari, in vigore dallo scorso luglio.

Quella direttiva prevede che solo nei casi più gravi di sfruttamento i lavoratori  stranieri possano avere un permesso di soggiorno, tra l’altro legato alla durata del processo contro gli sfruttatori. Il testo all’esame del Senato è invece di più ampio respiro, perché prevede che“ a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione”.

E i datori di lavoro? Potrebbero invece evitare le sanzioni se scelgono di “autodenunciarsi” e sono “disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare”. Se il disegno di legge comunitaria venisse approvato così com’è, si potrebbe quindi instaurare una sorta di regolarizzazione permanente.

Già oggi, nei casi più gravi di sfruttamento (come molti episodio di caporalato nei campi) ai cittadini stranieri può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari al pari delle donne strappate al mercato della prostituzione. La norma all’esame del Senato avrebbe però un’applicazione più vasta e sistematica, a patto che il governo voglia recepirla così com’è, senza porre ulteriori paletti.

Elvio Pasca

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AGGIORNAMENTO 28/01/2010 15.32: Stamattina in Aula al Senato il Pdl e la Lega, supportati dal governo, hanno prima chiesto una bocciatura, poi approvato uno stralcio. Queste proposte  vengono quindi trasformate in un disegno di legge autonomo, che tornerà in Commissione con tempi ed esiti incerti.

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Ecco il testo dell’articolo all’esame del Senato:
“Art. 48.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/52/CE)
     1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all’articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
     2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l’emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
         b) prevedere l’introduzione di meccanismi idonei a garantire l’effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
         c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l’introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell’intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
         d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
         e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
         f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

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