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“Protezione internazionale solo se il rischio

La Cassazione dice no a un immigrato dal Burkina Faso. “Problemi nel suo villaggio, non in tutto il Paese”

Roma – 25 marzo 2011 – No alla concessione generalizzata  della protezione internazionale nei confronti degli immigrati. Lo ha  rilevato la Cassazione, fissando i criteri in base ai quali va  riconosciuto all’immigrato il diritto alla protezione. In particolare, la sesta Sezione civile chiarisce che per ottenere una protezione di  questo tipo non bastino "problemi locali" ma devono essere ricollegati "ad una situazione generale" di disordini in un paese.

Nel dettaglio la Cassazion ha respinto il ricorso di un  cittadino del Burkina Faso. Questo chiedeva appunto la protezione  internazionale al nostro paese in quanto era stato costretto ad  abbandonare il suo villaggio a seguito di scontri feroci in occasione  dell’elezione del capo villaggio, ma la Corte ha rilevato che "la protezione  umanitaria non spetta automaticamente in ogni ipotesi di insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato  ovvero di concessione della protezione sussidiaria". 

Il nuovo sistema di protezione internazionale, spiega infatti la Suprema Corte, "ha introdotto la nuova misura della protezione  sussidiaria che puo’ ritenersi in parte nuova e in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo  riconoscimento ai permessi di natura umanitaria".

In particolare, la Cassazione spiega che "la  protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il  rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o  trattamenti inumani e degradanti". Il riscontro positivo di questa  condizione, in pratica, "da’ diritto ad una misura di protezione  internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno  triennale e dalla fruizione di complesso quadro di diritti e facolta’  (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie),  direttamente scrutinato dalle commissioni territoriali".

Insomma, sintetizza la Cassazione, con la domanda di protezione  internazionale, l’immigrato che la richiede "ha diritto all’esame  delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione  internazionale, ma senza escludere la possibilita’ del rilascio di un  permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali  o costituzionali o da quelli previsti nel decreto legislativo del 2007 che fanno riferimento alla minaccia grave ed individuale alla vita di  un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di  conflitto armato interno o internazionale". 

Nel caso in questione, spiega ancora la Cassazione  nell’ordinanza 6869, giustamente la Corte d’Appello di Cagliari aveva  negato all’immigrato la protezione internazionale in quanto  l’immigrato "ha esposto problemi sorti all’interno del proprio  villaggio e non ricollegabili ad una situazione generale del paese di  origine".

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