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Razzismo. Pene più severe per chi nega la Shoah e altri crimini contro l’umanità

Approvato alla Camera, torna al Senato il disegno di legge contro il negazionismo. Ecco cosa prevede

 

 

Roma – 15 ottobre 2015 – “Meditate che questo è stato”, comandava Primo Levi in Se Questo è un Uomo. Ancora oggi, però, c’è chi nega lo sterminio di milioni di ebrei. Così come sotto diverse bandiere si continuano a dire che altri genocidi o crimini di guerra e contro l’umanità non ci sono mai stati. 

Anche l’Italia è pronta a inasprire le pene contro il negazionismo. Martedì scorso la Camera ha approvato un disegno di legge in materia e ora manca solo il sì definitivo del Senato,  dove il testo era già stato approvato prima che a Montecitorio si facessero alcune modifiche.

L’ultima versione del ddl modifica, integrandola, la legge Mancino (654/1975), un testo fondamentale per il contrasto del razzismo nel nostro Paese. 

Quella legge punisce con  la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con una multa fino  a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico o chi  istiga a commettere o commette atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o religiosi. La reclusione può invece arrivare a quattro anni per chi istiga a  commettere  o  commette  violenza  o  atti  di provocazione  alla  violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

È sempre la legge Mancino a vietare ogni organizzazione che ha tra i propri scopi l’ incitamento alla discriminazione o alla violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali o religiosi. Per partecipanti e fiancheggiatori sono previsti fino a quattro anni di reclusione, chi le promuove o le dirige di anni in carcere ne potrebbe passare anche sei. 

Il disegno di legge approvato alla Camera introduce in tutti questi casi un’aggravante per il negazionismo.

Dice infatti “la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”. Conteranno però solo i “fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro”.

EP

 

 

Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

Che lavora nel fango

Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

Senza capelli e senza nome

Senza più forza di ricordare

Vuoti gli occhi e freddo il grembo

Come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

Vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi;

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca,

I vostri nati torcano il viso da voi. 

(Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947)

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