Roma -24 aprile 2013- Il reato di clandestinità? “Una norma penale del tutto inefficace e simbolica”, che però ha molte controindicazioni. E quindi va cancellata.
A bocciare il reato di “ingresso e soggiorno clandestino nel territorio dello Stato”, baluardo della legge sulla sicurezza partorita da Lega Nord e Popolo delle Libertà nel 2009, stavolta non sono gli avversari di un’idea securitaria del governo dell’immigrazione, ma una commissione di saggi istituita dal ministro della Giustizia Paola Severino. Composta da magistrati, avvocati e docenti universitari, ieri ha presentato i risultati di uno studio e le sue proposte per depenalizzare alcuni reati minori.
Nel disegno di legge frutto del suo lavoro, si propone l’abolizione di due norme del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998).
“L ’ art. 6, comma 3 – spiega la Commissione – prevede una disciplina speciale per il cittadino extracomunitario che non ottempera, senza giustificato motivo, all ’ ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. L ’ abrogazione di questa norma comporta la riconduzione del fatto all ’ art. 651 c.p., con l ’ equiparazione tra stranieri e cittadini”.
Ma a fare più scalpore è la proposta di cancellare art. 10 bis. “Il reato c.d. di “ immigrazione clandestina ” – scrivono i saggi – è stato introdotto con l ’ intento di salvaguardare, attraverso la previsione dell ’ espulsione quale sanzione sostitutiva irrogata dal giudice, il carattere immediato dell ’ esecuzione dell ’ allontanamento. Tale contravvenzione – sottolineano – rivela una marcata impronta “ simbolica ” , cui si associano rilevanti “ effetti collaterali ” (connessi, in particolare, all ’ obbligo di denuncia dello straniero irregolare)”.
La Commissione propone l’abrograzione, dicendosi non persuasa dalla “sentenza n. 250/2011 della Corte costituzionale che ha salvato l ’ art. 10 – bis , in quanto questa norma è affine all ’ aggravante ex art. 61, n. 11 – bis c.p. dichiarata illegittima (Corte cost. sent. n. 249/2010); entrambe le norme sono quindi espressione di colpevolezza d ’ autore e non per il fatto”.
Gli esperti parlano di “ una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sarà in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell ’ espulsione. più grave della pena principale. A garantire la disciplina dei flussi in ingresso, è quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale”.
“Non c'e' nessun retropensiero ideologico nella proposta” ha puntualizzato ieri il ministro Severino, dicendo ceh si vuole solo cancellare una norma irrazionale. "Oggi – ha spiegato – la norma sull'immigrazione clandestina prevede una pena pecuniaria che di fatto il soggetto coinvolto non ha modo di pagare e dunque viene comunque sostituita dall'espulsione, mentre abbiamo gia' una norma che consente in via diretta l'espulsione di chi e' entrato nel nostro Paese in maniera irregolare".
Elvio Pasca