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Regolarizzazione: cosa fare se il rapporto di lavoro è finito

Il contratto di soggiorno va firmato comunque, altrimenti scattano le pene per  datore e lavoratore. Nuovi chiarimenti dal Viminale

Roma – 9 dicembre 2009 – Tra famiglie, colf e badati in attesa di regolarizzazione si moltiplicano i casi di interruzione del rapporto di lavoro. Comunque vadano le cose, ci si deve comunque presentare all’appuntamento allo Sportello Unico per l’Immigrazione, perchè altrimenti la regolarizzazione non è servita a niente.

Lo ribadisce il Ministero dell’Interno, ricordando, in una circolare del 7 dicembre, che “l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi… deriva esclusivamente dal completamento della procedura di emersione, attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione dell’assunzione all’Inps e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno”. Insomma, senza l’ultimo atto della regolarizzazione, per il lavoratore scattano l’accusa di immigrazione clandestina e l’espulsione, per il datore le pene severe previste per chi dà lavoro a un clandestino.

Se il rapporto è stato interrotto, datore e lavoratore devono formalizzare la rinuncia spiegandone i motivi, ma firmare comunque il contratto di soggiorno. Oltre all’assunzione, verrà comunicata all’Inps la fine del rapporto e il datore dovrà versare i contributi per il periodo di effettiva durata del rapporto.  In questi casi, il lavoratore potrà chiedere un permesso per attesa occupazione.

E se alla convocazione si presenta solo il datore? Dovrà confermare di aver comunque informato il lavoratore dell’appuntamento e, se lo sa, spiegare perché questo non si è presentato. Il datore dovrà comunque portare a termine la procedura, firmando il contratto di soggiorno  e comunicando l’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero ha anche ribadito che, fino al termine della procedura di regolarizzazione, il lavoratore non può assunto da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato al domanda di regolarizzazione. Sarà infine considerato valido il pagamento del contributo di 500 euro fatto da una persona diversa dal datore che ha presentato la domanda.

EP

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