Prova di presenza, contributi, uscite dall’Italia. Tutti i casi in cui si può chiedere una nuova chance per mettersi in regola
Roma – 6 ottobre 2015 – La regolarizzazione del 2012 non è ancora un capitolo chiuso. Alcune prefetture, a cominciare da quella di Brescia, hanno infatti utilizzato criteri ingiustamente restrittivi nella valutazione delle domande, bocciandone molte più di quante avrebbero dovuto.
Molte domande sono state bocciate, ad esempio, perché la prova di presenza in Italia presentata dal lavoratore, in particolare i certificati medici, non è stata ritenuta valida. Altri problemi erano legati alle assenze dei lavoratori dall’Italia o casi in cui i datori di lavoro hanno sconfessato quello che avevano dichiarato nella domanda di regolarizzazione oppure hanno pagato in ritardo i contributi.
Il risultato è che adesso le domande ingiustamente respinte andranno valutare di nuovo, a patto però che ci sia una richiesta in questo senso da parte dei diretti interessati. Qualche giorno fa la prefettura di Brescia ha pubblicato i nuovi criteri che verranno utilizzati. Possono essere ritenuti utili e “adattati” anche per il resto d’Italia. Eccoli tutti:
“1) Le pratiche di emersione 2012 conclusesi con il rigetto o l’archiviazione per motivi relativi alla dimostrazione della presenza in Italia “almeno alla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente” devono essere riesaminate esclusivamente ad istanza di parte e senza alcun limite temporale. Per le pratiche per le quali è stato presentato ricorso/appello al TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia, al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica, non è necessaria, ai fini del riesame, una specifica istanza di parte, ma l’avvio stesso di un contenzioso sulla dimostrazione della presenza in Italia palesa l’interesse al riesame medesimo da parte del ricorrente.
2) Per la dimostrazione della presenza sul Territorio nazionale dei cittadini extracomunitari che intendono beneficiare dell’emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 D. lgs 16/7/2012 n. 109, sono ammessi i certificati medici provenienti da Organismi pubblici intesi come strutture organizzate, ovvero persone fisiche o giuridiche che per delega, incarico, affidamento o cessione svolgono funzioni, attività, servizi pubblici o di interesse pubblico.
3) I certificati medici rilasciati da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art . 8 del D. lgs 502/1992) sono da considerarsi provenienti da “pubblico organismo”.
4) Un eventuale (o qualsiasi) uscita e un eventuale reingresso nel territorio nazionale non sono ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione fin quando sono effettuate in rispetto delle norme che regolano i rispettivi rapporti di lavoro per i quali si chiede la regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni festivi o liberi) .
5) L’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi ai fini dell’attestazione della veridicità del rapporto di lavoro può essere ragionevolmente limitata al contributo forfettario e ai contributi previdenziali per la durata di un semestre. Il requisito della regolarità contributiva è considerato perfezionato con il pagamento della prima rata ed è consentita la rateizzazione delle ulteriori somme dovute.
6) Il pagamento dei contributi pari ad almeno 6 mesi è legittimo anche quando sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica. Il pagamento tardivo dei contributi consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
7) Per i casi di dichiarazione contraffatta si consente ai lavoratori stranieri interessati alla domanda di emersione di sanare la loro posizione con una integrazione probatoria basata su documenti autentici che dimostrino la presenza in Italia “almeno alla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente fermo restando il fatto che gli stessi dovranno rispondere penalmente delle false attestazioni prodotte in precedenza.
8) Per i casi di discordanza e/o contraddizioni tra le dichiarazioni contenute nella domanda di emersione e quelle rese davanti alla polizia giudiziaria è possibile presentare una richiesta di riesame della domanda di emersione respinta allegando ove non sia già presente in atti una nuova dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore interessato all’emersione attestante la data effettiva di inizio del rapporto di lavoro conformemente a quanto dichiarato nella domanda di emersione; lo Sportello Unico per l’immigrazione provvederà sulla base di tale richiesta a disporre una nuova convocazione degli interessati al fine di confermare la nuova dichiarazione; ove la stessa risulti confermata si dovrà procedere all’annullamento del precedente decreto di rigetto riattivando la procedura di emersione“.
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