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Regolarizzazione. In vigore il “decreto sanzioni”. Ecco cosa cambia

Pene più severe contro famiglie e imprese che impiegano immigrati irregolari. Ma anche la possibilità di salvarsi e regolarizzare il lavoratore presentando una dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre

Roma, 9 agosto 2012 –  Entra in vigore oggi la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti per chi da' lavoro a cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, introduce dunque sanzioni piu' dure per chi da' lavoro a immigrati irregolari e la possibilita', per gli stranieri vittime di sfruttamento, di denunciare i loro aguzzini ottenendo un permesso di soggiorno umanitario.

Ma e' anche una chance per imprese e famiglie che impiegano clandestini 'in nero' di autodenunciarsi, regolarizzare il rapporto di lavoro, con apposita domanda da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre, evitando cosi' sanzioni e dando un permesso di soggiorno ai lavoratori.

La platea delle persone interessate – secondo una stima del governo – e' di circa 150mila lavoratori. In base alla normativa, che recepisce una direttiva Ue, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di mille euro e, quando verranno chiamati a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno anche dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi. Ai lavoratori, che dovranno anche dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verra' rilasciato un permesso di soggiorno. "Il messaggio che vogliamo dare non e' quello di una sanatoria, tipica di un paese dove si pensa che alla fine tutto si aggiusta e dove invece tutto si scassa…La questione dell'immigrazione va deideologizzata, uscendo dalla corta logica dell'emergenza", aveva detto il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi, intervenendo nei giorni scorsi a un convegno sul tema.

"In una fase di crisi economica e di tensione sociale, guai a introdurre guerre fra poveri" aveva avvertito il ministro, sottolineando l'esigenza di "dire basta a leggi severe e conseguenti adattamenti indebiti alla realta': occorre invece uscire dall'illegalita' e dallo sfruttamento dell'immigrazione e ora c'e' l'occasione per fare una scelta di legalita' da parte dei datori di lavoro". "Veniamo, purtroppo, da anni di politica troppo gridata e poco pensata sull'immigrazione", aveva constato Riccardi. "Adesso, miriamo ad aggredire e a ridurre lo spread fra legalita' e realta', fra quello che si vede e cio' che resta sommerso".

 Il decreto stabilisce che il nulla osta al lavoro potra' essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato per determinati reati tra i quali: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attivita' illecite; l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Se i documenti presentati per ottenere il permesso di soggiorno risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, si procedera' con una revoca del nulla osta al lavoro che sara' comunicata al ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici.

Le pene previste per i datori di lavoro possono aumentare nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, o quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. In quest'ultima ipotesi, il questore potra' rilasciare allo straniero, che abbia presentato denuncia e che cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, uno speciale permesso di soggiorno.

Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria mirata a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L'art.5, comma1, del provvedimento dispone infatti – entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore – l'adozione di un decreto attuativo a firma del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il ministro dell'Economia, contenente le modalita' di presentazione della domanda e i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per l'emersione del rapporto.

La dichiarazione di emersione potra' essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente. La dichiarazione potra' essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalita' che saranno stabilite dal decreto. Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.

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