Via alle richieste on line da parte di università e centri di ricerca. Ecco le istruzioni del Viminale
Roma – 27 giugno 2009 – Dal prossimo 1 luglio sarà attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all’ingresso per ricerca scientifica, regolato dall’articolo 27 ter del Testo Unico per l’Immigrazione. È consentito l’ingresso ai cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. La selezione del ricercatore spetta all’università o all’istituto di ricerca (iscritti nell’apposito elenco del Miur) presso cui il programma deve essere svolto.
Le procedure per la registrazione dell’utente, per la compilazione della modulistica e per l’invio delle domande – disponibili all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it accessibile tramite il portale internet del Ministero dell’Interno – sono identiche a quelle già in uso e si potrà far ricorso al servizio di help desk accessibile tramite lo stesso sito.
Il dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione ha emanato una circolare che illustra i vari aspetti relativi all’ingresso e al soggiorno dei ricercatori.
Nel documento si legge ad esempio che la richiesta di nulla osta alla ricerca può essere presentata anche a favore di un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale ipotesi, non è prevista la richiesta di parere alla Questura né il rilascio di un visto di ingresso. Inoltre il ricercatore può richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di durata pari a quello del ricercatore.