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Richiedenti asilo, nuove norme su accoglienza e procedure. Ecco cosa cambia

È entrato in vigore il dlgs 142/2015 che detta nuove regole per la protezione internazionale in Italia. Le novità principali nella sintesi curata dell’Asgi

 

Roma – 2 ottobre 2015 – D’ora in poi i richiedenti asilo potranno lavorare in Italia già due mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. La semplice ricevuta di quella domanda sarà di fatto un permesso di soggiorno. Se però c’è il rischio che fuggano, facendo perdere le loro tracce, potranno essere rinchiusi nei Centri di Identificazione ed Espulsione. 

Sono due delle tante novità previste da una riforma (DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142) entrata in vigore il 30 settembre. Recependo due direttive europee, detta nuove norme sull’accoglienza di chi chiede protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento e la revoca di questo status.

Il testo troverà applicazione soprattutto tra quanti  vengono salvati nel Canale di Sicilia e sbarcano sulle nostre coste, ma in generale tra chiunque, scappando da guerre e persecuzioni, cerca scampo in Italia. Noris Morandi, membro dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione, ne ha sintetizzato le novità principali. Eccole: 

Norme in materia di accoglienza

Ambito di applicazione (art. 1): le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, comprese le frontiere, le zone di transito e le acque territoriali, ivi compresi coloro che sono soggetti alla cd procedura Dublino. Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

Titolo di soggiorno (art. 4): il richiedente protezione internazionale ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile, che consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, e contestualmente alla sua verbalizzazione, al richiedente è consegnata una ricevuta che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

Documento di viaggio (art. 4, co. 5): la Questura può fornire al richiedente un documento di viaggio quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Domicilio (art. 5): l’obbligo di comunicazione di un domicilio è assolto tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Perciò ai fini della presentazione della domanda non è richiesta alcuna altra allegazione di documenti concernenti il domicilio.

Trattenimento (art. 6): è introdotta una nuova ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale nell’ipotesi in cui sussista il rischio di fuga. Il rischio di fuga deve essere accertato con una valutazione caso per caso nelle ipotesi in cui il richiedente abbia fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni ed attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l’adozione e l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’art. 13, commi 5, 5.2 e 13 o all’art. 14 d.lgs. n. 286798.

Sistema di accoglienza (artt. 8, 9, 11, 14): il sistema di accoglienza si articola in varie fasi: soccorso, prima accoglienza e seconda accoglienza. Una fase preliminare di soccorso può avvenire nei centri di primo soccorso e assistenza (CPSA) istituiti ai sensi della legge n. 563/1995 (cd legge Puglia, che non viene abrogata) nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci

• La fase di prima accoglienza è assicurata in centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministero dell’Interno, per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di identificazione, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della domanda, nonché all’accertamento dello stato di salute diretto anche a verificare sin dal momento dell’ingresso nelle strutture la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.

Esaurite tali operazioni il richiedente, che ne fa richiesta ed in presenza di determinati presupposti, è trasferito in una delle strutture di seconda accoglienza operanti nell’ambito dello SPRAR, ove permane per tutta la durata del procedimento di esame della domanda, ed in caso di ricorso giurisdizionale fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano. In caso di temporanea indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza territoriale, il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi per il tempo strettamente necessario al trasferimento.I richiedenti in condizione di vulnerabilità sono trasferiti in via prioritaria.

La gestione delle strutture di prima accoglienza è affidata ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, ma anche ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza dei richiedenti protezione internazionale o nell’assistenza sociale. I centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto svolgono le funzioni di strutture di prima accoglienza.

• Nelle ipotesi in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di prima e/o seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sono apprestate dal prefetto misure straordinarie di accoglienza, in strutture temporanee, e limitatamente al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza.

Persone portatrici  di esigenze particolari  (art. 17):  sono individuate le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto all’abrogata previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze anche se legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali.

Minori non accompagnati (art. 19): i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario, e comunque per non più di 60 giorni, per l’espletamento delle operazioni di identificazione e l’eventuale accertamento dell’età. Le strutture sono attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con l’Ente locale e gestite dal Ministero stesso anche in convenzione con l’Ente Locale. La seconda accoglienza dei minori non accompagnati è disposta nelle strutture SPRAR, ed in assenza di posti disponibili l’accoglienza è operata dall’Ente Locale. In ogni caso deve essere tempestivamente attivata ogni procedura volta all’individuazione dei familiari del minore.

 

Norme sulle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale

• La domanda di protezione internazionale: il verbale di presentazione della domanda di protezione internazionale (Mod. C3) deve essere redatto entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di presentare la domanda stessa, o entro 6 giorni se la volontà è manifestata all’ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prolungati sino a 10 giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande a causa di arrivi consistenti e ravvicinati.

Esperti delle Commissioni Territoriali e visite mediche ai richiedenti: ove necessario ai fini dell’esame della domanda la CT può consultare esperti su aspetti di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori e può disporre, previo consenso, visite mediche per l’accertamento di esiti di persecuzioni o danni gravi, nonché disporre la traduzione di documentazione prodotta dal richiedente.

 • Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera: è introdotto il nuovo art. 10 bis del d. lgs. n. 25/2008 che garantisce al richiedente che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle zone di transito il diritto all’informazione sulla procedura, e sui suoi diritti e doveri, nonchè l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR, e di enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Tale accesso può essere limitato per motivi di sicurezza, ordine pubblico o per ragioni connesse alla gestione amministrativa, purchè tale accesso non sia completamente impedito.

Colloquio personale: il colloquio personale può essere registrato con mezzi meccanici. E’ introdotta una nuova ipotesi in cui la CT può decidere di omettere l’audizione del richiedente, ovvero qualora questi provenga da uno dei Paesi eventualmente individuati dalla Commissione Nazionale e ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscergli lo status di protezione sussidiaria. In tal caso la CT ne dà comunicazione al richiedente, il quale entro tre giorni può comunque chiedere di sostenere il colloquio, ed in mancanza di comunicazione, la CT adotta la decisione.

Colloquio del minore: l’audizione del minore deve avvenire alla presenza di un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore, ed alla presenza di eventuale personale di sostegno.

Allontanamento ingiustificato dall’accoglienza: il nuovo art. 23 bis del d. lgs. n. 25/2008 dispone che nelle ipotesi in cui il richiedente si allontani in modo ingiustificato dalla struttura di accoglienza la CT sospenda l’esame della domanda. L’esame della domanda può essere riattivato dal richiedente, una sola volta, entro 12 mesi dalla sospensione, diversamente, la CT dichiara l’estinzione del procedimento.

Procedure accelerate: il nuovo art. 28 bis stabilisce procedure accelerate di esame della domanda.

Ricorsi giurisdizionali e termini processuali: sono individuati nuovi criteri di competenza territoriale per la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della CT, individuati nella competenza del Tribunale in composizione monocratica del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui ha sede la CT o la sezione che ha pronunciato la decisione, ovvero, se il richiedente è accolto in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura SPRAR oppure trattenuto in un CIE, nel Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura o il centro.

• Gli articoli 20, 21 e 22 del d. lgs. n. 25/2008 sono abrogati”.

Leggi: 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative all’accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale. (15G00158) (GU n.214 del 15-9-2015)

 

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