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Ricongiungimenti e rifugiati: via alle nuove regole

In vigore i decreti legislativi pubblicati il 21 ottobre. Ecco cosa cambia

Roma – 5 novembre 2008 – Via alle nuove regole su ricongiungimenti e rifugiati. Da oggi entrano in vigore i decreti legislativi 160/2008 e 159/2008 pubblicati due settimane fa in Gazzetta Ufficiale.

Il ricongiungimento è ormai possibile con i figli minori e con il coniuge, ma solo se questo è maggiorenne. I figli maggiorenni possono arrivare solo se sono a carico e totalmente invalidi.

Si possono chiamare i genitori  solo se non hanno altri figli in patria oppure, quando hanno più di 65 anni, se gli altri figli, per “documentati” e “gravi” motivi di salute, non possono mantenerli. Per gli ultrasessantacinquenni è obbligatoria anche un’assicurazione sanitaria o l’iscrizione, a pagamento, al servizio sanitario nazionale.

Cambiano anche i parametri sul reddito, che deve  essere pari all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato di metà per ogni familiare che si chiama in Italia.  Solo se si chiamano due o più figli con meno di quattordici anni,  o per le richieste di due o più familiari presentate da chi ha la protezione umanitaria il tetto è fisso al doppio dell’assegno sociale.

Come già succedeva prima, si terrà comunque conto anche del reddito annuo complessivo della famiglia del richiedente.

In caso di dubbi sui rapporti di parentela, i consolati possono chiedere il test del DNA, che deve essere pagato dai diretti interessati.  Si allungano, infine, da tre a sei mesi i termini dopo i quali, se lo Sportello Unico per l’Immigrazione non risponde alla domanda di ricongiungimento, il familiare può chiedere direttamente il visto di ingresso.

Queste regole si applicano anche alle domande già presentate, se non c’è stata ancora la convocazione allo Sportello unico per la presentazione dei documenti.

Anche il decreto sui rifugiati, fortemente criticato dalle associazioni che si occupano di asilo politico, prevede un giro di vite.

In particolare, i richiedenti asilo non saranno più liberi di spostarsi in tutta Italia, ma il prefetto potrà stabilire un luogo di residenza o un’area geografica dove dovranno rimanere fino alla decisione delle Commissione territoriale.  Inoltre, potrà essere trattenuto nei Centri chi presenta domanda dopo un’ espulsione o un respingimento alla frontiera (cosa che avviene in buona parte dei casi).

Le commissioni territoriali potranno respingere una domanda per “manifesta infondatezza” quando è palese che non ci sono i presupposti, oppure quando risulta che è stata presentata per ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento. In questo caso, anche un ricorso non bloccherà l’allontanamento dall’Italia.

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Decreto legislativo 3 ottobre 2008 , n. 160. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (GU n. 247 del 21-10-2008)

Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n. 247 del 21-10-2008)

Elvio Pasca

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