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Ricongiungimento anche per chi aspetta la cittadinanza

Secondo la Cassazione serve un’’interpretazione estensiva” del Testo Unico. La sentenza Roma – 4 giugno 2009 – Anche chi è in attesa di diventare italiano può portare in Italia i suoi familiari. Lo sostiene la prima sezione civile della cassazione, che in una recente sentenza rende un po’ più elastica l’interpretazione delle norme sui ricongiungimenti.

Tutto nasce dalla vicenda di una coppia di brasiliani. Lui aveva chiesto un permesso per ricongiungersi con la moglie, che era in attesa della cittadinanza italiana. La Questura di Trento glielo aveva negato, intimandogli di lasciare l’Italia,  dal momento che il Testo Unico sull’immigrazione non contempla il permesso per attesa cittadinanza tra quelli utili a chiedere il ricongiungimento.

Il brasiliano si era però rivolto al  tribunale di Trento, che gli aveva dato ragione. Per i giudici, anche se non previsto espressamente dal Testo Unico, il ricongiungimento andava accordato per evitare “una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela dell’unità familiare tra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso per altra causa”.

Questa linea è stata confermata anche dalla Corte d’appello (alla quale il ministero dell’Interno  aveva presentato reclamo) e infine dalla Corte di Cassazione.

In quest’ultima sentenza,  depositata il 28 maggio,  i giudici della prima sezione civile ritengono necessaria un’”interpretazione estensiva”  del testo unico, perché il permesso per attesa cittadinanza “risulta più stabile rispetto alle altre ipotesi di permesso”. Inoltre,  un ”trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali”.
 
Leggi la sentenza

EP

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