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Ricongiungimento familiare anche con il partner dell’unione civile

Ora anche le coppie omosessuali possono riunirsi in Italia. Aggiornati i moduli online, valgono le stesse regole in vigore per portare qui mogli e mariti. La circolare del Ministero dell’Interno

 

 

Roma – 22 agosto 2016 – C’è una nuova voce nel campo sui moduli dei ricongiungimenti familiari: “unito civilmente”. Gli immigrati ora possono infatti farsi raggiungere in Italia non solo da coniugi, figli e anziani genitori, ma anche dai partner dello stesso sesso ai quali sono legati da un’unione civile, stipulata qui o all’estero. 

È una delle tante applicazioni di quel passaggio della legge sulle unioni civili (art. 1, c. 20 L. 76/2016), secondo il quale “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Il Testo Unico sull’Immigrazione dice infatti che “lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [ …] il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”. Per effetto della nuova legge, quindi, ha confermato all’inizio di agosto il ministero dell’Interno in una circolare, è “possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato”. 

La domanda, come per tutti gli altri ricongiungimenti, si presenta online attraverso il sito del ministero, che è già aggiornato con le modifiche. Oltre al legame, come succede quando si fanno arrivare qui mogli o mariti, bisognerà dimostrare anche un reddito sufficiente (pari all’assegno sociale aumentato della metà, quest’anno 8737.36 euro ) e la disponibilità di un alloggio idoneo in cui ospitare il partner, requisiti che però non riguardano i titolari di protezione internazionale. 

Nella domanda si autocertifica l’unione civile, ma i documenti che la provano andranno comunque presentati al consolato italiano nel Paese dove si trova il partner. Se arriva l’ok, questo avrà un visto d’ingresso e, una volta qui, un permesso di soggiorno per motivi familiari. 

Leggi la circolare del ministero 

 

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