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Rientri col cedolino: informati tutti i Paesi Schengen

Il valore della ricevuta della domanda di rinnovo è ribadito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue

Roma – 28 agosto 2008 – Tutti i paesi dell’area Schengen sono stati informati che anche chi attende il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia può attraversare i loro confini. Non sono quindi giustificabili i poliziotti di frontiera che bloccano gli immigrati in  viaggio dicendo: “Non ne sappiamo niente”.

È ormai quasi un mese che con il cedolino si può transitare per Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta. Il discorso vale sia per chi viaggia in aereo che per chi raggiunge il proprio Paese in macchina o via mare, l’importante è portare con se cedolino, permesso caduto e passaporto.

Questa facilitazione rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2009 ed è stata concessa da Consiglio e Commissione europea su richiesta del ministero dell’Interno italiano, anche alla luce delle attese infinite per rinnovare un permesso.

Com’era ovvio, sono stati avvisati anche i nostri partner europei, per evitare che bloccassero qualcuno durante il viaggio da o verso casa, scambiandolo per un clandestino. La novità è infatti stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 agosto scorso, che nella sezione Comunicazioni e informazioni contiene un aggiornamento sui documenti validi per attraversare l’area Schengen. Sotto la voce “Italia” si legge:

“Tipo di permesso di soggiorno suppletivo: — ricevuta speciale di Poste italiane SpA della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. L’uso di detta ricevuta è possibile esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarà valida dal 1° agosto 2008 fino al 31 gennaio 2009”.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14/08/2008
“2008/C 207/09. Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)” (in italiano)

Qui trovate la traduzione nelle altre 22 lingue ufficiali dell’Unione europea (scegliete quella che preferite cliccando sulla barra in alto)

 

Elvio Pasca 

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