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Riforma del lavoro. Permesso di almeno un anno per chi ha perso il posto

Raddoppiata la durata minima dell’iscrizione alle liste di collocamento, anche di più se ci sono ammortizzatori sociali. Ecco cosa dice il disegno di legge del governo

Roma – 5 aprile 2012 – Più tempo ai lavoratori immigrati che hanno perso il posto e ne cercano un altro. Anche per evitare che, complice la crisi, tanti disoccupati vadano a ingrossare le file degli irregolari.

La novità, annunciata da tempo dal governo, è contenuta in un articolo del disegno di legge di Riforma del mercato del Lavoro che riportiamo in fondo alla pagina. Poche righe per modificare il Testo unico sull’immigrazione e che, se trasformate in legge, avranno un impatto importante sulla vita degli stranieri in Italia.

Prevedono che l’iscrizione alle liste di collocamento, che dà diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione,  duri almeno un anno (oggi sei mesi) e comunque per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, come la cassa integrazione. Dopodiché, per rimanere in Italia, il cittadino straniero dovrà dimostrare di percepire un reddito pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale.

Ora il disegno di legge del governo passa all’esame del Parlamento. Intanto, i dati dell’Istat dimostrano quanto sia urgente cambiare le regole per gli immigrati che hanno perso il lavoro: nell’ultimo trimestre del 2011 il tasso di disoccupazione degli stranieri è arrivato al 14,8% (contro il 9,6% registrato tra tutta la popolazione attiva), a fronte del 12,2% di un anno prima. 

Elvio Pasca

Art. 58
(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)
1. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “per un periodo non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”.

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