Per la Corte Europea la pena è in linea con la “direttiva rimpatri”. La sentenza sul caso di un cittadino albanese. Il testo integrale
Roma – 1 ottobre 2015 – Punire con il carcere gli immigrati che rientrano irregolarmente in Italia dopo un’espulsione? Per l’Europa si può fare.
A confermarlo è oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’organo che giudica se le normative nazionali sono linea con le direttive europee.
La Corte di è occupata del caso di Skerdjan Celaj, un cittadino albanese espulso nel 2012 con un divieto di reingresso di tre anni, ma sorpreso prima di quel termine di nuovo in Italia. La procura di Firenze aveva chiesto per lui otto mesi di reclusione.
È il Testo Unico sull’Immigrazione a prevedere in questi casi fino a quattro anni di reclusione. Il tribunale di Firenze, prima di esprimersi, ha però chiesto alla Corte di Giustizia se questa pena fosse in linea con la “direttiva rimpatri” dell’Ue (2008/115/CE).
La Corte ha risposto innanzitutto che la “direttiva rimpatri” non osta, in linea di principio, ad una normativa che qualifichi come reato il nuovo ingresso illegale di un cittadino di un paese terzo in violazione di un divieto di ingresso. Può essere prevista anche una pena detentiva, purché non comprometta il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
Secondo i giudici, i rimpatri degli immigrati irregolari “ sono parte integrante dello sviluppo, da parte dell’Unione europea, di una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in particolare, la prevenzione dell’immigrazione illegale e il contrasto rafforzato alla stessa”.
Possono quindi essere applicate sanzioni penalii, “ai sensi delle norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, a cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio e che soggiornino in modo irregolare senza che esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio”.
La direttiva rimpatri. conclude la Corte, “non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso“.
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