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Stagionali extraue, il governo approva definitivamente le nuove regole

Recepita una direttiva europea sulle condizioni di ingresso e soggiorno. Tra le novità, semplificazioni per ingressi pluriennali e conversioni dei permessi e norme più stringenti sugli alloggi

 

Roma – 28 ottobre 2016 – Cambiano le regole per i lavoratori stagionali stranieri, manodopera per la quale le frontiere sono rimaste aperte anche in questi anni di crisi occupazionale.  Imprese agricole e del settore turistico-alberghiero non possono infatti farne a meno in alcuni momenti dell’anno (raccolti, vendemmie, flussi turistici estivi e invernali ecc.) salvo poi rimandarli in patria quando non c’è più bisogno di loro. 

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri definitivamente un decreto legislativo che recepisce la  “direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno  dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”. Il testo aveva incassato lo scorso settembre i pareri positivi di Camera e Senato.  

“Uno degli obiettivi della direttiva – spiega un comunicato di Palazzo Chigi  – è consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non vengano impropriamente utilizzati. Prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione”. 

Il nuovo decreto specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”. Rende inoltre più semplice il rilascio di nulla osta pluriennali all’ingresso, che slegano l’arrivo dei lavoratori dai decreti flussi: basterà essere stati già in Italia come stagionali almeno una volta negli ultimi cinque anni e non per due anni consecutivi come oggi. 

Anche la regola del silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta scatterà se il lavoratore è stato qui almeno una volta negli ultimi cinque anni, mentre oggi deve essere stato qui l’anno prima. Diventa poi più semplice convertire il permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale a fronte di un’offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato: la richiesta potrà essere presentata dopo tre mesi di lavoro stagionale, mentre oggi questa possibilità è riservata a chi è stato già qui come stagionale negli anni precedenti. 

Una novità importante riguarda la disponibilità dell’alloggio che dovrà essere dimostrata dal datore di lavoro. Il decreto specifica che l’eventuale canone di affitto non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Inoltre, non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione. 

Più tutele, infine, per chi viene chiamato qui da aziende che non hanno le carte in regola per portare a termine l’assunzione. Se il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno saranno dovuti a cause attribuibili al datore di lavoro, questi dovrà comunque versare al lavoratore le retribuzioni che gli aveva promesso per i mesi in cui avrebbe lavorato in Italia. 

EP

 

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