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Stessi diritti per rifugiati e titolari di protezione internazionale

Recepita le norme europee. Il CIR: “Importante passo avanti, ma per quanto riguarda l’integrazione è un’occasione mancata”

Roma – 11 marzo 2014 – I titolari di protezione sussidiaria avranno di fatto gli stessi diritti dei rifugiati. Ad esempio, il loro permesso sarà valido cinque anni, non più tre,  e avranno facilitazioni per i ricongiungimenti familiari o per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero.

Sono le novità introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, arrivato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, che attua la direttiva 2011/95/UE “recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta”.

Secondo il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), il testo è un importante passo in avanti, “in particolare perché supera di fatto la distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria, comportando così il riconoscimento degli stessi diritti per entrambe le forme di protezione internazionale”. Le ricadute saranno notevoli, se si considera che  tra i richiedenti asilo in Italia quanti poi ottengono la protezione sussidiaria sono circa il doppio di quanti ottengono lo status di rifugiato.

Il CIR parla però anche di “un’opportunità mancata”, perché il decreto “non va ad “intaccare” l’aspetto di maggiore criticità che caratterizza il sistema di asilo italiano: l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale”.

“Allo stato attuale, migliaia di stranieri una volta riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria si trovano in una situazione di totale abbandono e di forte marginalità, in quanto non avendo più diritto all’accoglienza e privi di mezzi di sussistenza, sono costretti a dormire per strada o in alloggi di fortuna. Purtroppo, l’abbandono sociale di tanti rifugiati, fortemente criticato anche dalle istanze internazionali di difesa dei diritti umani, rischia così di perpetrarsi", dichiara il Direttore del CIR, Christopher Hein.

Il CIR, come l’UNHCR e diverse Commissioni parlamentari, ha più volte ribadito la necessità di introdurre misure essenziali volte a favorire l’integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria nella società italiana, quali inter alia l’accesso a programmi di accoglienza per un periodo minimo di sei mesi successivo al riconoscimento della protezione internazionale.

E’ inoltre opportuno sottolineare che nonostante il nuovo decreto legislativo preveda – comunque in maniera generale e vaga – che “bisogna tenere conto delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo ogni iniziativa adeguata a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione”, tuttavia il Governo non ha predisposto un fondo ad hoc che permetta di realizzare effettivi interventi e programmi di integrazione.

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18  
Attuazione  della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della  protezione riconosciuta. (14G00028)
(GU n.55 del 7-3-2014)

 

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