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Studenti. Permesso valido per tutto il corso, ma solo se si superano gli esami

Pubblicato il decreto legge con la nuove norme. Non entreranno subito in vigore, serve prima una modifica del regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione

Roma – 13 settembre 2013 –  I permessi di soggiorno degli studenti dureranno quanto il loro corso di studi o formazione. Ma solo se continueranno a superare esami e, comunque, non da subito. Prima bisognerà definire nel dettaglio come funziona questa novità.

È arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le  “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” varato lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri. Tra le altre cose, contiene un articolo che, nelle intenzioni del premier Enrico Letta e della ministra dell’Integrazione Cècile Kyenge, dovrebbe attrarre cervelli dall’estero e semplificare la vita a quelli che sono già qui.

L’articolo 9 è dedicato alla “Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione”.  Dice che d’ora in poi non potrà essere inferiore “al periodo di frequenza,  anche  pluriennale,  di  un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto".

Vuol dire, per esempio, che a chi si iscrive a un corso di laurea triennale in ingegneria verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido tre anni. Per conservarlo, però, durante il corso di studi dovrà dimostrare che sta sostenendo e superando esami. Un vincolo introdotto per evitare che l’iscrizione all’università sia solo un modo per accaparrarsi il documento.

Fin qui la teoria, ora bisognerà metterla in  pratica: come funzionerà, ad esempio, la “verifica annuale del profitto?”. Università e Questura dialogheranno tra di loro, magari telematicamente, o lo studente dovrà chiedere ogni anno un certificato da esibire all’Ufficio stranieri?

E ancora: quanto costerà il nuovo permesso? Finora, essendo annuale, la tassa su rilascio e rinnovo era di 80 €, adesso probabilmente aumenterà insieme agli anni di validità, anche perché il decreto specifica che “dal presente articolo non possono derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Facile che salga a 200 €, come per le carte di soggiorno.

Per le risposte a queste domande bisognerà attendere fino a sei mesi. Arriveranno con una modifica al regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione. E solo quindici giorni dopo quella modifica entreranno finalmente in vigore le nuove norme sulla durata dei permessi di soggiorno per studio o formazione.

 Elvio Pasca

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104  
Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147) (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013)
                               Art. 9
 
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di  studio
                          o per formazione)
 
  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998.
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "c) inferiore al periodo di frequenza,  anche  pluriennale,  di  un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;".
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si  provvede  all'adeguamento  del  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si  applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in  vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
 

 

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