Roma – 29 novembre 2011 – La legge 148 del 14 settembre 2011, entrata in vigore il 17 dello stesso mese, introduce nuovi obblighi per tutti gli operatori e gli utenti dei servizi di money transfer che operano in Italia. In pratica viene istituita un’imposta di bollo del 2% dell’importo trasferito per ogni operazione, con un minimo di 3 euro. La tassa si paga comprando una marca da bollo in tabaccheria e allegandola al trasferimento.
Attenzione però, perché l’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea e per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di codice fiscale e matricola INPS.
A scanso di equivoci, la matricola INPS è riportata su uno qualsiasi dei seguenti documenti:
• Cedolino paga di qualsiasi tipo
• CUD con pagina riportante la matricola INPS
• F24 con sezione INPS compilata
• Bollettino dei contributi INPS
Bastano quindi matricola INPS e codice fiscale per non essere tassati, qualsiasi sia la cittadinanza del mittente e la destinazione d’invio del denaro.
La nuova tassa ha creato perplessità e qualche difficoltà tra i migranti e gli operatori di money transfer, da qui la necessità di fare chiarezza su chi è effettivamente tenuto a versare il 2% sulla transazione.