Roma – 27 agosto 2014 – Il governo italiano autorizza un certo numero di ingressi dall’estero per svolgere qui tirocini formativi o di orientamento. L’anno scorso sono stati cinquemila, ora si attende una nuova programmazione triennale.
Si tratta di un canale che permette ai cittadini stranieri di completare in Italia dei percorsi di formazione professionale iniziati in patria. I tirocini vengono attivati grazie a delle convenzioni tra imprese ospitanti ed enti promotori indicati dalla legge, come ad esempio centri per l’impiego, scuole, università o enti senza scopo di lucro autorizzati.
Il fatto che la formazione professionale è di competenza regionale, mentre l’immigrazione è di competenza statale, ha creato un bel po’ di confusione e prassi disomogenee a livello territoriale. Per correre ai ripari, il 5 agosto la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome ha varato delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”.
Nel documento vengono definite tipologie, durata (da tre a dodici mesi) e destinatari dei tirocini, così come soggetti promotori e soggetti ospitanti, con i relativi obblighi. Ci sono poi i requisiti di ammissibilità dei progetti, compresi i moduli obbligatori dedicati all’insegnamento dell’italiano, alla sicurezza sul lavoro e ai diritti e ai doveri di lavoratori e imprese.
I progetti di tirocinio devono essere sottoposti all’apposizione di un visto da parte delle Regioni. Solo se questa procedura va in porto lo straniero può chiedere al consolato un visto di ingresso per l’Italia, che gli deve essere rilasciato entro 90 giorni. Una volta qui, potrà chiedere un permesso di soggiorno “per motivi di tirocinio”.
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“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”
EP