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GUIDA AL DECRETO FLUSSI 2010

DECRETO FLUSSI 2010
31 dicembre 2010 – Finalmente è stato emanato dal Governo il tanto atteso “Decreto Flussi” che autorizza 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari  “residenti” all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).

In Italia si può assumere un cittadino extraUE solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all’assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc. Nei restanti casi (es. per lo straniero in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l’emanazione del decreto flussi e chiedere, quindi, preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all’assunzione. Il cittadino extraUe per il quale si richiede il nulla osta deve trovarsi all’estero o comunque essere in Italia regolarmente soggiornante per altri motivi.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale,  ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.

Le domande possono essere inviate solo a partire dal giorno stabilito dal Decreto Flussi e solo dopo che questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno considerate valide le domande inviate prima di tale giorno.

Poiché le quote vengono assegnate rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande, è fondamentale inviare da subito, nel giorno stabilito, la domanda per sperare di ottenere la quota prima che questa si esaurisca. Nel 2007, ad esempio, le quote disponibile si esaurirono nell’arco di 15 minuti in media rispetto all’orario previsto di invio della domanda (ore 8.00).

I termini per presentare le domande
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31° gennaio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 2 febbraio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.

Non è chiaro invece quale sia il termine per tutti coloro che dovranno presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro. Secondo la lettura del Decreto FLussi dovranno inviare la domanda il 31 gennaio 2011 se provengono da un Paese elencato dal Decreto, oppure il 3 febbraio 2011 nell’altro caso.
Più logico e più probabile però pensare che tutti potranno spedire la domanda a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011. E’ consigliabile attendere comunque dei chiarimenti da parte del Ministero.

Saranno ammesse le domande presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

COSA PREVEDE IL DECRETO FLUSSI 2010
 

Ingressi per lavoro subordinato e domestico per nazionalità riservate
Nell’ambito della quota di ingressi per lavoro, è prevista una quota di 52.080 posti per lavoro subordinato, riservata solo ai cittadini extracomunitari provenienti da questi Paesi:

4500 Albania; 1000 Algeria; 2400 Bangladesh; 8000 Egitto; 4000 Filippine; 2000 Ghana; 4500 Marocco; 5200 Moldavia; 1500 Nigeria; 1000 Pakistan; 2000 Senegal; 80 Somalia; 3500 Sri Lanka; 4000 Tunisia; 1800 India; 1800 Perù; 1800 Ucraina; 1000 Niger; 1000 Gambia; 1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l’Italia.
Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non è possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.
 

Ingressi di Colf e Badanti (nazionalità non riservate)
E’ stata prevista una quota ulteriore di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari non appartenenti ai sopra elencati Paesi (ad esempio russi) solo per svolgere lavori domestici come colf, badanti o baby sitter.

Ingresso di lavoratori formati all’estero
E’ stata, infine, riservata una quota ai cittadini extracomunitari che hanno seguito  programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine ( 4.000 posti) e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani.

Conversione in permessi per lavoro
Oltre agli ingressi per lavoro il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire anche 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi:

Possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio;
3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea.

Possono essere convertiti in Lavoro Autonomo: 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell’Unione Europea.

I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l’assunzione diretta.

Il datore di lavoro deve possedere una capacità economica che varia a seconda che si chieda l’assunzione di un lavoratore domestico o di un lavoratore subordinato – non domestico, come un impiegato od altro.


CAPACITA’ ECONOMICA
Assunzione di un lavoratore domestico (colf, baby sitter o badante)
Il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito annuo pari o superiore ad almeno il doppio dell’importo necessario per il pagamento della retribuzione annua, aumentata dei connessi contributi, dovuta al lavoratore da assumere.

Ad esempio per richiedere l’assunzione di un lavoratore domestico per 25 ore a settimana con una retribuzione mensile onnicomprensiva pari a 600 euro il costo dei contributi dovuti all’Inps ogni trimestre è pari a € 318,50.
Il calcolo è il seguente: la retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima, ammonta a 7800 euro, alla quale va sommato il costo dei contributi per tutto l’anno (318,50 * 4 trimestri) che ammonta a  € 1.274. Il costo complessivo è pari a € 9.074.

Quindi il datore di lavoro che vuol presentare la domanda di assunzione deve possedere una capacità economica pari al doppio del costo, quindi circa 18.150 euro.

Se si chiede l’assunzione di un lavoratore come badante per sé o per un familiare perché affetti da patologie o gravi handicap che limitano l’autosufficienza non è necessario dimostrare il possesso del reddito richiesto. Servirà solo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata assestante la patologia o l’handicap.
È importante tener presente che la legge prevede la possibilità, qualora il datore non sia titolare di reddito o abbia un reddito insufficiente per presentare la domanda, di cumulare i redditi dei familiari conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).

Assunzione di un lavoratore non domestico
Per l’assunzione di un lavoratore subordinato la legge, invece, non stabilisce un parametro fisso e la verifica della capacità economica dell’impresa è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell’Ufficio che esamina la domanda. Nel corso dell’istruttoria, infatti,  vengono valutati una serie di fattori: la congruità del numero delle richieste presentate; l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro; i costi retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; le esigenze dell’impresa; il reddito di esercizio; il fatturato dell’impresa; il numero dei dipendenti già in essere, ecc. Se l’impresa è stata costituita recentemente e quindi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi, un bilancio, ecc. vengono valutati altri fattori, quali ad esempio il fatturato presunto o la situazione contabile, finanziaria o patrimoniale.

I requisiti del lavoratore
Il lavoratore, per poter fare ingresso in Italia, una volta ottenuta l’autorizzazione, non deve essere stato espulso prima della presentazione della domanda oppure non deve essere stato condannato per determinati reati previsti dal testo unico sull’immigrazione. Rientrano tra questi, le condanne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la vendita di merce contraffatta, la rapina, le lesioni.

Le condizioni contrattuali
Il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento che varia in relazione all’inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.

Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato ad assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo (anche casa propria), attestato dal certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici comunali competenti.
Si ricorda che può essere presentata la domanda anche per familiari. Così ad esempio il datore di lavoro extracomunitario può fare la domanda per il coniuge o per il fratello.

LA PROCEDURA
INGRESSO PER LAVORO
La procedura di chiamata diretta per lavoro subordinato
Il datore di lavoro deve presentare la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di residenza ovvero, in caso di Ditta o Società,  dove è la sede dell’impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
La domanda è telematica ma bisognerà attendere le istruzioni del Ministero dell’Interno.

Si tratterà di inviare un particolare modulo, compilabile on line, contenente la proposta di contratto di soggiorno dove andranno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che si vuole instaurare (reddito, retribuzione, Contratto collettivo applicato, sistemazione alloggiativa e così via).

Successivamente alla ricezione della domanda lo Sportello Unico provvederà ad inviare la richiesta alla Questura per la verifica di eventuali espulsioni o condanne del lavoratore. In caso di parere positivo la domanda verrà inoltrata, dall’ufficio stesso, alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro e del rispetto delle condizioni minime lavorative. Potranno poi essere richieste eventuali integrazioni documentali.

Una volta terminata positivamente l’istruttoria il datore di lavoro verrà convocato per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del nulla osta al lavoro, valido per 6 mesi dalla data del rilascio. Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad inviare il nulla osta al lavoratore straniero che dovrà recarsi, con questo documento in originale e il passaporto in corso di validità al Consolato italiano presente nel suo Paese per richiedere il visto di ingresso per lavoro in Italia.

Solo dopo aver ottenuto il visto, il cittadino extracomunitario potrà venire in Italia ed entro 8 giorni dal suo ingresso, recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e poter, successivamente, inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura utilizzando il kit postale.

La conversione del permesso di soggiorno


I titolari di un permesso di soggiorno per studio, per formazione professionale/tirocinio e i titolare di permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea possono chiedere la conversione del loro permesso in un permesso per lavoro subordinato. Anche i titolari di un permesso per lavoro stagionale possono chiedere la conversione ma solo a partire dal secondo soggiorno per lavoro stagionale.

Per richiedere la conversione è necessario prima di tutto che il permesso in possesso dello straniero sia valido e non scaduto ed occorre effettuare la richiesta di sussistenza della quota. La domanda si presenta mediante invio telematico degli appositi moduli ma si dovranno attendere le istruzioni che al riguardo fornirà il Ministero dell’Interno.
Nella domanda andranno indicati i dati relativi al permesso di soggiorno posseduto, i dati del richiedente, del datore di lavoro che ha proposto l’assunzione e del contratto applicato.

Una volta inoltrata la domanda la Direzione Provinciale del lavoro verificherà la sussistenza della quota, ed in caso di esito positivo, il cittadino straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e il successivo invio della richiesta di permesso di soggiorno tramite l’Ufficio Postale.

Importante: Gli studenti cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio che hanno conseguito la laurea in Italia, sia breve che specialistica, sono esentati dalle quote flussi e non devono quindi presentare la domanda di sussistenza della quota. Per convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato dovranno compilare un altro modulo, indicando gli stessi dati

Il decreto prevede espressamente che solo i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE possono convertire il loro permesso anche per lavoro autonomo.

Avv. Mascia Salvatore

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