L’azione civile contro la discriminazione è espressamente prevista dall’art. 44 del TU 286/98 La sua formulazione è stata recepita e la sua portata è stata ampliata in maniera incisiva ed innovativa con i decreti legislativi 215/2003 e 216/2003 attuativi rispettivamente delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.
L’articolo 4 del d. lgs. 215/2003 prevede infatti, che la tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’art. 2 del d. lgs. citato si attua nelle forme previste dall’art. 44 commi da 1 a 6 e 8 e 11 del TU.
L’azione civile contro la discriminazione si esercita nelle forme previste dall’art. 44 del TU 286/98.
Quattro sono i punti nodali:
1. chi può porre in essere un’azione contro un comportamento discriminatorio;
2. come può essere introdotta un’azione civile contro la discriminazione;
3. quale è l’onere probatorio a carico del soggetto che vuole agire contro una discriminazione;
4. quali sono le possibili conseguenze di una azione contro la discriminazione.
1. Chi è legittimato a proporre un’azione contro un comportamento discriminatorio.
Chiunque può proporre una domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della discriminazione presumibilmente commessa nei propri riguardi.
La parte potrà agire personalmente, oppure tramite un’associazione legittimata ad agire, conferendo una delega che dovrà essere rilasciata a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Sono soggetti legittimati ad agire unicamente le associazioni iscritte nel registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 215/2003 e sono inserite in un apposito elenco approvato con decreto del 16 dicembre 2005 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per le Pari Opportunità.
Le suddette associazioni potranno agire anche senza delega nelle ipotesi di discriminazione indiretta ossia quando non sia possibile individuare in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione bensì emerga un interesse di gruppo.
2. Come si propone un’azione contro una discriminazione
La discriminazione può derivare sia da un comportamento di un privato che della pubblica amministrazione.
La domanda si propone con un ricorso che verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo del domicilio dell’istante.
3. Onore della prova. Dati statistici e test situazionali
Possono essere utilizzati come strumenti di prova i dati statistici, ossia elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta sulla base delle presunzioni semplici.
Perché il test sia convincente, deve essere garantito il massimo grado possibile di similitudine tra il soggetto che potrebbe subire la discriminazione e quello c.d. di controllo, che deve assomigliare al primo sotto ogni profilo, tranne per la caratteristica che deve essere testata e, quindi, l’appartenenza etnico-razziale.
La validità dei test situazionali è stata, comunque, riconosciuta idonea in quanto espedienti difensivi leciti dal Tribunale di Novara, sentenza del 14.04.2003 e dal Tribunale di Latina, sezione lavoro, sentenza del 20.10.2004.
4. Decisione – profilo sanzionatorio
Accertata la discriminazione il giudice può:
• in caso di elusione, prevedere la possibilità di agire in sede penale ai sensi dell’articolo 388 c.p. (sanzione penale nel caso di inosservanza ad un comando del giudice);
• nel caso in cui si accertino atti o comportamenti posti in essere dalle imprese alle quali siano accordati benefici statali o regionali, o che siano appaltatrici di opere pubbliche, si prescrive l’obbligo di comunicazione alle pubbliche amministrazioni ai fini della revoca dei benefici e, nei casi più gravi, l’esclusione per i successivi due anni dalla concessione di ulteriori appalti.
Il giudice, inoltre, accogliendo la domanda, potrà non solo fare cessare il comportamento o l’atto discriminatorio, ma potrà ordinarne l’ eliminazione degli effetti.
Il provvedimento finale può, inoltre, trovare pubblicità in un quotidiano di tiratura nazionale a spese del convenuto autore della discriminazione.
Accordare una somma a titolo di risarcimento del danno.
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