RICHIEDENTE ASILO: è colui che è fuori dal proprio Paese e inoltra, ad un altro Stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convinzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel Paese di destinazione. Il richiedente asilo non è, quindi, assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel Paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, nel contesto dei cosiddetti “flussi migratori misti”, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
In Italia una persona può essere riconosciuta titolare del diritto di asilo ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Costituzione, ma non ottenere la qualifica di rifugiato. La differenza così come espressa da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 17 dicembre 1999 n. 907 è nel fatto che la qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951…si distingue (da quella di avente diritto all’asilo) perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall’art. 10, comma 3, della Costituzione. Il diritto di asilo copre, dunque, un’area di applicazione più ampia, spettando a colui che proviene da un Paese, nel quale, indipendentemente dalla sua condizione personale, è generalmente impedito l’effettivo esercizio delle nostre libertà costituzionali.
RIFUGIATO: è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese”. Ai sensi della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è considerato, altresì, rifugiato “l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno …”
BENEFICIARIO DI PROTEZIONE UMANITARIA / RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE: la formula con cui indicare le persone che, anche non potendo essere riconosciuti come rifugiati, tuttavia presentano aspetti che richiedono l’adozione di provvedimenti di carattere umanitario, è stata modificata con la direttiva 2004/83/CE (recepita con D. Lgs. 251/2007 pubblicato nella GU n. 3 del 4 gennaio 2008). E’ persona ammissibile alla protezione sussidiaria colui che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno …e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Sono considerati gravi danni:
a) la condanna a morte o all’esecuzione;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
IMMIGRATO IRREGOLARE: è colui che a) ha fatto ingresso irregolarmente eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto “overstayer”); c) non ha lasciato il territorio del Paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. Coloro che entrano irregolarmente nei paesi di destinazione si affidano spesso ai trafficanti di persone versando loro somme ingenti perché facilitino l’ingresso nel Paese prescelto, spesso in condizioni pericolose o degradanti.
VITTIMA DI TRATTA: è una persona che ha subito il reclutamento, il trasporto, il trasferimento in un altro Paese, con la minaccia dell’uso o con l’uso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode o l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità, ai fini dello sfruttamento. Scopo della tratta è, dunque, ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per “sfruttamento” s’intendono lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o l’espianto degli organi.
Stereotipi e false credenze in materia di tratta:
1. Non è vero che la tratta riguarda solo donne che si prostituiscono: lo sfruttamento sessuale spesso riguarda anche gli uomini, soprattutto minori .
2. Non è vero che la tratta riguarda solo lo sfruttamento sessuale: lo sfruttamento sessuale è solo una parte del fenomeno. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno un terzo dei 2.500.000 individui, che si stima siano vittime della tratta ogni anno nel mondo, sono oggetto di sfruttamento nel lavoro. 2.500.000 individui, che si stima siano vittime della tratta ogni anno nel mondo, sono oggetto di sfruttamento nel lavoro.
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