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Inps Messaggio 15 aprile 2008, n. 8737 Contratto soggiorno per lavoro

Con il Messaggio n. 8737 del 15 aprile, l’Inps ha chiarito che la sottocrizione del "contratto di soggiorno per lavoro non coincide con il vero e proprio contratto di lavoro". Manca infatti in esso la data di inizio del rapporto che, sottolinea l’Inps, è possibile sia posteriore anche di qualche mese rispetto alla data di sottoscrizione del "contratto di soggiorno" presso il SUI.

La stipula del contratto di lavoro con il lavoratore extracomunitario deve essere fatta comunque entro 6 mesi a partire dalla data di rilascio, da parte del SUI, del nulla-osta al lavoro subordinato.

Se vi è sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, lo straniero può richiedere alla Questura un permesso per attesa occupazione della durata di 6 mesi.

Se vi è decesso del datore di lavoro e cessazione d’azienda è possibile il subentro di altro datore.

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