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Inps Messaggio n. 12886 del 4 giugno 2008 Residenza effettiva e diritto prestazione assistenziale

L’Inps, con Messaggio del 4 giugno 2008 n. 12886, individua la residenza effettiva in Italia come "elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale", cioè all’ottenimento dell’importo dell’assegno sociale. Infatti, “salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato le sedi dovranno procedere alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.”
Le verifiche, nei casi di dubbia permanenza stabile in Italia, saranno fatte a cura dell’Inps stessa.

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