L’INPS con messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 ha espresso chiarimenti in caso di certificazioni mediche prodotte da cittadini comunitari che si ammalino in uno Stato comunitario.
In questi casi, i cittadini comunitari che prestano un’attività lavorativa presso datori di lavoro in Italia e che si ammalano in uno Stato estero, ai fini della richiesta dell’indennità di malattia, non hanno l’onere di presentare la certificazione medica tradotta in lingua italiana. Saranno i competenti uffici Inps a far tradurre tale certificazione per valutare le richieste di indennizzabilità. Ciò si è reso necessario per garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori comunitari e lavoratori nazionali, sancito dalle norme di diritto comunitario.
Messaggio INPS n. 28978 del 03/12/2007
Oggetto: Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in
lingua originale. Istruzioni operative. Necessità di traduzione ai
fini di corretta valutazione di merito .
Del tutto di recente, sono stati posti dalle strutture territoriali diversi
quesiti su come valutare i certificati fatti pervenire da lavoratori
comunitari in malattia e redatti in lingua originale.
I quesiti proposti sono, innanzitutto, meritevoli di un preambolo
normativo.
Dal primo gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea e
dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, questi sono soggetti alle
stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti
nazionali.
La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di
impiego: sicché, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come
lavoratori nazionali.
Gli Stati membri dell’Unione Europea sono attualmente 27 e si definiscono
cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi:
Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito,
Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia,
Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia.
Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria.
Il diritto comunitario sancisce la nullità di tutte le clausole
discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati
membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare
o da qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva circa le
condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di
licenziamento, altro).
Ne deriva che, anche per ciò che attiene la certificazione medica da
esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini
comunitari non hanno l’onere di farla pervenire in lingua italiana, ma
possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non
essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione
legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.
Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle Sedi
dell’Istituto stesso, che, considerata la necessarietà di comprendere il
significato del certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in
ordine all’indennizzabilità del periodo sotteso, provvederanno a che i
certificati, qualora pervengano ai Centri Medico Legali in lingua
originale, vengano inviati per la traduzione ai competenti Uffici
individuati presso ogni Regione, seguendo l’iter procedurale previsto dal
Msg. 003988 del 12/02/2007 a cura della Struttura Studio e Ricerca per lo
sviluppo attività Convenzioni Internazionali e con relative spese di
traduzione gravanti sul Capitolo di Bilancio n. 8U110403001.
Si ricorda, altresì, che l’assicurato avente diritto all’indennità di
malattia che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare
lavoro, idonea certificazione di malattia (artt. 18 e 24 Reg. CEE n.
574/1972) e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia
(che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel Messaggio n. 27699
1.8.2005). L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’INPS la
documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli
eventualmente effettuati.
IL COORDINATORE GENERALE IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
MEDICO LEGALE
PICCIONI GOLINO