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Inps Messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 certificazioni mediche in lingua straniera

L’INPS con messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 ha espresso chiarimenti in caso di certificazioni mediche prodotte da cittadini comunitari che si ammalino in uno Stato comunitario. 

In questi casi, i cittadini comunitari che prestano un’attività lavorativa presso datori di lavoro in Italia e che si ammalano in uno Stato estero, ai fini della richiesta dell’indennità di malattia, non hanno l’onere di presentare la certificazione medica tradotta in lingua italiana. Saranno i competenti uffici Inps a far tradurre tale certificazione per valutare le richieste di indennizzabilità. Ciò si è reso necessario per garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori comunitari e lavoratori nazionali, sancito dalle norme di diritto comunitario.
 

 

Messaggio INPS n. 28978 del 03/12/2007

Oggetto: Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in


lingua originale. Istruzioni operative. Necessità di traduzione ai
fini di corretta valutazione di merito .

 

Del tutto di recente, sono stati posti dalle strutture territoriali diversi
quesiti  su  come  valutare  i  certificati  fatti  pervenire da lavoratori
comunitari in malattia e redatti in lingua originale.

I   quesiti   proposti    sono, innanzitutto,  meritevoli  di  un  preambolo
normativo.

Dal  primo  gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea e
dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro.

Per  quanto  concerne  i  lavoratori  dipendenti, questi sono soggetti alle
stesse  normative  e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti
nazionali.

La  parità  di  trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di
impiego: sicché, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come
lavoratori nazionali.

Gli  Stati  membri dell’Unione Europea sono attualmente 27 e si definiscono
cittadini  comunitari  coloro  che  hanno la cittadinanza di uno di questi:
Italia,  Germania,  Francia,  Lussemburgo,  Olanda,  Belgio,  Regno  Unito,
Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia,
Polonia,   Slovacchia,   Repubblica   Ceca,  Slovenia,  Ungheria,  Estonia.
Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e  Bulgaria.

Il   diritto   comunitario   sancisce  la  nullità  di  tutte  le  clausole
discriminatorie  a  danno  dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati
membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare
o  da  qualsiasi  altro  strumento  di regolamentazione collettiva circa le
condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di
licenziamento, altro).

Ne  deriva  che,  anche  per  ciò  che  attiene la certificazione medica da
esibire  all’INPS  in  caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini
comunitari  non  hanno  l’onere  di  farla pervenire in lingua italiana, ma
possono  presentarla,  sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non
essendo   esigibile   dagli   stessi   la  traduzione  della  certificazione
legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.

Conseguentemente,   l’onere   di   traduzione   grava  in  capo  alle  Sedi
dell’Istituto  stesso,  che,  considerata  la necessarietà di comprendere il
significato  del  certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in
ordine  all’indennizzabilità  del  periodo  sotteso,  provvederanno a che i
certificati,    qualora  pervengano  ai  Centri  Medico  Legali  in  lingua
originale,   vengano   inviati  per  la  traduzione  ai  competenti  Uffici
individuati  presso  ogni Regione, seguendo l’iter procedurale previsto dal
Msg.  003988  del 12/02/2007 a cura della Struttura Studio e Ricerca per lo
sviluppo  attività  Convenzioni  Internazionali  e  con  relative  spese di
traduzione gravanti sul Capitolo di Bilancio n. 8U110403001.

Si  ricorda,  altresì,  che  l’assicurato  avente  diritto all’indennità di
malattia   che   si   ammali  in  uno  Stato  comunitario  deve  presentare

all’Istituzione  estera,  entro  tre  giorni  dall’inizio dell’inabilità al
lavoro,   idonea  certificazione  di  malattia  (artt.  18 e 24 Reg. CEE n.
574/1972) e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia
(che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel Messaggio n. 27699
1.8.2005). L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’INPS la
documentazione   medica   acquisita,   compresi  gli  esiti  dei  controlli
eventualmente effettuati.

 

IL COORDINATORE GENERALE            IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI

                                                              MEDICO LEGALE                     

  PICCIONI                                           GOLINO

 

 

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