Con la circolare 176 del 18 dicembre del 2013, l’Inps ha dato dei chiarimenti in merito alla procedura telematica di calcolo e della presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore in modo tale che i compensi possano essere visualizzati sia dal committente sia dal prestatore.
Considerando che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nell’arco di 24 mesi per quelli emessi dall’Inps o dalle Poste oppure nell’arco di 12 mesi se sono distribuiti dai Tabaccai e dalle Banche Popolari, la circolare prevede che durante il periodo transitorio per gli anni 2013 – 2014, per i voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei commitenti e dei prestatori tabelle separate per i compensi rientrati nella normative previgente e/o in quella attuale.
Inoltre, la circolare fa presente che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base alla rendicontazione trasmessa dagli istituti che gestiscono il servizio di riscossione, potrebbero creare dei disallineamenti di tipo tectino rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Per risolvere questo empasse, il prestatore può fare un’autodichiarazione di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevute, ma ancora non incassati, nell’anno solare che va del 1 gennaio al 31 dicembre (come già previsto dalla Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro).
Rimangono, quindi, i limiti economici che devono essere rispettati per definire la prestrazione come lavoro accesorio oltre al fatto che il parametro di riferimento economico è a capo del prestatore, ai sensi della Circolare n. 49/2013 dell’Inps, il quale non può superare il compenso annuo percepito, come dettagliato:
- 5.000 euro netti ( 6.666 euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti per il prestatore;
- 2.000 euro netti (2.666 euro lordi) nel caso il comittente sia imprenditore commerciale o professionista;
- 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per I prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reditto che per l’anno 2013 potevano effettuare il lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali