24 settembre 2013 – Con il messaggio n. 400/A/2013/12.337, il Ministero degli Esteri ha chiarito le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 30/2007 che norma l’ingresso e soggiorno dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Questa normativa si applica anche ai familiari dei cittadini italiani.
La novità più importante è l’eliminazione del visto nazionale come condizione per l’ingresso in Italia. Infatti, i familiari dei cittadini comunitari che si ricongiungono ovvero che entrano al seguito di questi ultimi, non hanno più l’obbligo di richiedere un visto nazionale di tipo D per lungo soggiorno (cioè per soggiorni superiori a 90 giorni) utile per l’ingresso in Italia, per il rilascio della carta di soggiorno e per l’iscrizione anagrafica.
Il visto, quindi, viene rilasciato solo ai cittadini extracomunitari che, per la nazionalità di appartenenza, sono soggetti alla richiesta di un visto turistico C di breve soggiorno (cioè inferiori a 90 giorni) per poter attraversare le frontiere UE. La domanda deve essere presentata alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all’estero, allegando la documentazione che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario. Il visto rilasciato, a titolo gratuito come previsto già dal D.Lgs. 30/2007, ha ingressi multipli e una validità massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.
I cittadini non comunitari che non hanno bisogno del visto, i cosiddetti “visa waiver”, possono fare tranquillamente ingresso nel territorio italiano senza richiedere un visto turistico in quanto appartengono ai Paesi che aderiscono al programma di esenzione di visto d'ingresso per brevi soggiorni.
Dopo l’ingresso in Italia, i familiari extraUE devono recarsi direttamente alla Questura della città di dimora per presentare la richiesta della carta di soggiorno. L’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni di familiare a carico o del vincolo registrato in un altro Stato rimangono esclusivamente alle amministrazioni competenti nel territorio italiano.
Si rammenta che la normativa intende per familiare il coniuge o il partner che abbia un documento che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario; i figli sotto i 21 anni o a carico, anche se sono solo del coniuge/partner; i genitori a carico (sia del cittadino UE che quelli del coniuge/partner); ogni altro familiare solo se risulta a carico o convive già nel paese di provenienza con il cittadino comunitario, anche nel caso in cui il familiare abbia gravi motivi di salute ed è assistito personalmente dal cittadino UE.
Il visto tipo D per motivi familiari è rilasciato, dunque, esclusivamente ai familiari stranieri che si ricongiungono con i cittadini stranieri residenti in Italia, in presenza del nulla osta al ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 286/98.