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Circolare Min. Lav. n. 25 del 7 ottobre 08 Conferma procedure assunzione settore spettacolo extraUE

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Mercato del Lavoro, Divisione II – Circolare n. 25/2008 Prot. 13/II/18650 del 7 ottobre 2008

La presente Circolare del Ministero del Lavoro abroga la normativa relativa alla lista e all’elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.
Cessa di esistere l’Ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, ma rimangono in vigore le procedure per l’ottenimento del nulla osta per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE.
Per quanto riguarda la durata si ribadisce l’iniziale durata non superiore a dodici mesi, salvo proroga per documentate esigenze ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
Per le procedure di rilascio del nulla osta si rimanda alla Circolare n. 34 del 13 dicembre 2006.

Direzione Generale del Mercato del Lavoro

Direzioni Regionali e Provinciali
Divisione II
del Lavoro
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 25/2008
Prot. 13/II/18650

del 7 ottobre 2008 

E p.c.  

Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali – Servizio
Lavoro
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano
Ass.to Affar i Sociali e Sanità
Rip.ne 19  œ Uff. del  Lavoro
BOLZANO

Regione Siciliana
– Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.
– U.R.L.M.O.
– Ufficio Speciale Collocamento
dello Spettacolo
PALERMO

Assessorati Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Assessorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri
– Gabinetto dell’On. Ministro
Piazza della Farnesina, 1
ROMA

Ministero dell’Interno
– Gabinetto dell’On. Ministro
– Dipartimento per le Libertà civili e
l‘Immigrazione
Piazza del Viminale
ROMA
 
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
– Direzione Generale per il Cinema
– Direzione Generale per lo
Spettacolo dal vivo
P. Santa Croce in Gerusalemme 9°
ROMA

INPS
Via Ciro il Grande, 21
ROMA

ENPALS
Viale Regina Margherita, 206
ROMA

OGGETTO: Nota esplicativa su quanto previsto all‘art. 39, comma 10, lett. d), g) e h)  del  decreto-legge  n.  112  del  25  giugno  2008,  convertito  con  modificazioni  nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alle liste e all‘ elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.

A  seguito  dell‘entrata  in  vigore  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante —Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria“,  convertito  con  modificazioni nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sono  state  abrogate  all‘art.  39,  comma  10,  lett.  d),  g)  e  h), rispettivamente le seguenti disposizioni normative:
1)  DPR 24  settembre  1963 n. 2053  recante —Rior dinamento del  servizio di  collocamento  per i lavoratori dello spettacolo“;
2) Legge 8 gennaio 1979  n. 8 recante —Modifiche ed integrazioni alla legge  14 agosto  1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico“ ;
3) DPR 21 gennaio 1981  n.  179 di —Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 8
gennaio 1979, n. 8 “.
L‘articolo  39  del  decreto  legge  n.  112/2008,  ispirato  da  una  logica  di  razionalizzazione  e semplificazione,  ha  inteso,  attraverso  le  citate  abrogazioni,  uniformare  le  regole  di  gestione, documentale  e  procedimentale,  dei  rapporti  di  lavoro  in  modo  che  gli  obblighi  e  le  formalità  da adempiere  siano  i  medesimi  per  la  generalità  dei  datori  di  lavoro  a  prescindere  dall‘attività esercitata, compreso, quindi, il settore dello spettacolo.

E‘  cessato,  pertanto,  alla  data  del  24  giugno  2008,  l‘obbligo  di  iscrizione  del  personale artistico e tecnico alle liste e all‘elenco speciale, costituiti presso l‘Ufficio speciale del collocamento dei  lavoratori  dello  spettacolo  e  relative  Sezioni  nonché  presso  l‘Ufficio  speciale per  il Collocamento  dei  Lavoratori  dello  Spettacolo  per  la  Sicilia  di  Palermo,  ai  fini  del  successivo inserimento occupazionale.
Detto  personale  può  pertanto  essere  assunto  senza  dover  dimostrare  l‘avvenuta  iscrizione nelle suddette liste o nell‘elenco speciale, ex art. 3, legge dell‘8 gennaio 1979, n. 8.
Sotto  altro  profilo, si  chiarisce  che  le  procedure  e  le  modalità  di  rilascio  del nullaosta  al lavoro  subordinato  per  i  cittadini  extracomunitari  nel  settore  dello  spettacolo,  secondo  quanto previsto  dall‘art.  27  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante  il  —Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, e dall‘art.  40 del  DPR 31 agosto 1999, n. 394, come modificato  dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334,  non subiscono alcun mutamento sostanziale.
Per  effetto  dell‘articolo  39,  comma  10,  del  decreto  legge  n.  112/2008,  ha cessato di  esistere l‘Ufficio di collocamento per i lavoratori  dello spettacolo, ma  si mantengono in capo alla scrivente Direzione  Generale  le  procedure  istruttorie  ai  fini  dell‘ottenimento  del  nullaosta  al  lavoro  per  i lavoratori  dello  spettacolo  provenienti  da  Paesi  extra  UE,  come  previsto  dal  già  citato  art.  40, comma  14,  del  DPR  n.  394/1999,  co me  modificato  dal  DPR  n.  334/2004  che  mantiene  la propria efficacia  normativa  anche  per  quanto  attiene  alla  durata  del  nullaosta.  A  tal  fine  si  ribadisce  che detto  nullaosta  al  lavoro  può  essere  rilasciato  per  un periodo  iniziale  non  superiore  a  dodici  mesi, salvo  proroga,  che  nei  casi  di  ingresso  dei  ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare  in  locali  di intrattenimento  (ar t.  27,  comma  1,  lett.  n,  D.Lgs.  n.  286/1998),  può  essere  concessa,  sulla  base  di documentate  esigenze,  soltanto per consentire  la chiusura dello  spettacolo ed esclusivamente  per  la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
Con  riferimento  specifico  alle  procedure  di  rilascio  del  nullaosta  permangono  in  essere  le indicazioni  operative  fornite  da questa  Amministrazione  con  Circolare  n.  34/2006, prot. 19654,  del 13 dicembre 2006.
Infine, per quanto concerne specificamente l‘abrogazione dell‘articolo 9 della legge n. 8/1979, operata  dall‘articolo  39,  comma  10,  del decreto  legge  n.112/2008,  la  circostanza  che  la  norma  ora abrogata avesse a sua volta  abrogato gli articoli  47, 48 e 49  della legge  14 agosto  1967, n.  800, che vietavano  espressamente lo svolgimento dell‘ attività di  rappresentante per  gli  artisti di  cui  all‘art.  3, legge 8/1979, non consente di argomentare riguardo alla presunta reviviscenza della vecchia legge.

Piuttosto,  conseguenza  dell‘ultima  abrogazione  è  che  si  è  inteso  supportare  e  facilitare  lo svolgimento  della  menzionata  professione  eliminando  qualsiasi  appesantimento  procedurale  o burocratico.  Il  decreto  legge  n.  112/2008,  infatti,  ha soppresso  gli  obblighi  formali  che  il rappresentante  per  gli  artisti  sopra menzionati,  ossia  cantanti,  concertisti,  direttori  d‘orchestra, registi,  scenografi,  coreografi  e  ballerini  solisti,  doveva  adempiere  per  poter  legittimamente esercitare la  propria  attività  all‘interno  del  precedente  sistema.  In  particolare  è  venuto  meno l‘obbligo  di  deposito  della  procura  speciale  presso  il  soppresso  Ufficio  di  Collocamento  per  i lavoratori dello spettacolo.
Nessun  presupposto  formale  di  legittimità  è  più  previsto nel  sopravvenuto  assetto  normativo ai  fini  dello  svolgimento  dell‘attività  di  rappresentante  di  detti artisti.  I  rappresentanti  pertanto possono  esercitare  la  propria  attività  sulla  base  della  sola  procura  speciale  secondo  il  dettato  del Codice Civile.

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